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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1991, n. 30

Partecipazione della Regione Emilia - Romagna alla società centro di ricerche marine"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 84 del 27 novembre 1991

INDICE

Art. 1 - Autorizzazione a partecipare alla Società
Art. 2 - Condizioni di adesione
Art. 3 - Esercizio dei diritti
Art. 4 - Quota di partecipazione
Art. 5 - Norma finanziaria
Art. 6 - Norma finale
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione a partecipare alla Società
1. Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a partecipare alla società di capitali denominata " Centro di Ricerche Marine" costituita fra enti di diritto pubblico ed enti locali, avente per scopo lo svolgimento di attività di studio, ricerca, sperimentazione, analisi e controllo, nonchè attività formativo - didattiche relativamente ai problemi dell'ambiente marino e costiero.
Art. 2
Condizioni di adesione
1. La partecipazione della regione Emilia - Romagna alla Società di cui al precedente art. 1, è subordinata alla condizione che l'atto costitutivo e lo statuto della medesima prevedano:
a) che la maggioranza assoluta del capitale o delle quote sia detenuta da enti pubblici;
b) che lo scopo principale della Società sia quello indicato dall'art. 1;
c) che la Società non abbia durata superiore a trenta anni.
2. La partecipazione della Regione alla predetta Società è altresì subordinata alla condizione che l'atto costitutivo conferisca alla Regione la facoltà di nominare amministratori e sindaci a norma dell'art. 2458 del Codice civile.
Art. 3
Esercizio dei diritti
1. I diritti societari spettanti alla quota di partecipazione della Regione Emilia - Romagna alla Società sono esercitati dal presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.
2. Spetta al Consiglio regionale deliberare in merito alla continuazione del vincolo societario, nonchè sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto che incidono sugli scopi e sulle condizioni di cui agli articoli 1 e 2.
Art. 4
Quota di partecipazione
1. La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a sottoscrivere una quota di capitale sociale della costituenda Società per un valore complessivo di Lire 400.000.000.
Art. 5
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge ai sensi dell'art. 4, la Regione Emilia - Romagna fa fronte mediante l'utilizzo dei propri mezzi finanziari con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio di previsione che verrà dotato della necessaria disponibilità con apposite e specifiche autorizzazioni di spesa adottate in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31, di contabilità regionale.
Art. 6
Norma finale
1. Il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia - Romagna.
Bologna, 22 novembre 1991

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