LEGGE REGIONALE 22 novembre 1991, n. 31
Interventi a favore dei consorzi e delle società consortili fidi regionali che agevolano alle piccole e medie imprese industriali l'accesso al credito a medio termine
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 84 del 27 novembre 1991
INDICE
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Requisiti
Art. 3 - Presentazione delle domande
Art. 4 - Modalità di intervento
Art. 5 - Controlli e revoca dei contributi
Art. 6 - Norma finanziaria
Art. 7 - Adempimenti CEE
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia - Romagna fornisce assistenza finanziaria per la formazione dei fondi rischi dei consorzi e delle società consortili fidi regionali, costituiti anche in forma cooperativa, tra le piccole e medie imprese industriali per agevolarne l'accesso al credito a medio termine, in attuazione del secondo comma dell'art. 19 della Legge 12 agosto 1977, n. 675 e della Legge 5 ottobre 1991, n. 317 .
2. La Regione interviene mediante erogazione di contributi, secondo quanto disposto dagli articoli seguenti.
Art. 2
Requisiti
1. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge i consorzi e le società consortili fidi regionali in essere al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo regionale.
2. I soggetti sopra indicati, per godere dell'assistenza finanziaria della Regione, dovranno avere, alla data di presentazione della domanda di contributo, almeno 500 soci.
3. Per piccole e medie imprese industriali si intendono quelle aventi le caratteristiche definite dai provvedimenti di attuazione della Legge 12 agosto 1977, n. 675 , vigenti al momento della scadenza dei termini di presentazione delle domande di contributo.
4. Dallo statuto dei consorzi e delle società consortili che intendono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge si deve evincere che la loro attività prevalente è la concessione di garanzie ai propri soci e l'assistenza nelle operazioni di credito e finanziarie.
Art. 3
Presentazione delle domande
1. Le domande di contributo sono presentate al Presidente della Giunta regionale, corredate dalla seguente documentazione:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
b) copia delle convenzioni bancarie;
c) dichiarazione, rilasciata dall'azienda o istituto mutuante, da cui risultino il numero e l'ammontare complessivi delle operazioni di credito effettuate dal consorzio o dalla società consortile a favore delle piccole e medie imprese associate, nel corso dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo;
d) dichiarazione del legale rappresentante del consorzio o società consortile fidi regionali che attesta la consistenza del fondo rischi alla data del 31 dicembre dell' anno precedente a quello cui si riferisce il contributo, nonchè la compatibilità delle forme e modalità del suo utilizzo con gli scopi indicati dall'art. 1;
e) dichiarazione del legale rappresentante che attesta il numero e la ragione sociale delle imprese associate al consorzio o alla società consortile fidi regionale, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo, con l'indicazione delle quote sociali versate da ciascuna impresa.
2. La Giunta regionale stabilisce il termine per la presentazione delle domande di contributo, indicando contestualmente, sentita la Commissione consiliare competente, i criteri di ammissione delle domande e di assegnazione dei contributi la cui validità ha di norma cadenza triennale.
Art. 4
Modalità di intervento
1. La Giunta regionale entro 30 giorni dal termine di presentazione delle domande, accertata l'ammissibilità dei soggetti di cui all'art. 1 ai benefici previsti dalla presente legge, dispone la concessione e la liquidazione del contributo.
Art. 5
Controlli e revoca dei contributi
1. La Giunta regionale controlla che i consorzi e le società consortili beneficiari degli interventi regionali impieghino i contributi loro assegnati in conformità alle finalità della presente legge e secondo la destinazione prevista dalla medesima.
2. In caso di accertata violazione, la Giunta regionale revoca il contributo e ne ingiunge la restituzione.
Art. 6
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione regionale fa fronte con la istituzione di apposito capitolo, nella parte spesa del bilancio regionale, che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della finanziaria regionale adottata in coincidenza con l'approvazione della legge regionale di bilancio o di variazione di bilancio, ai sensi dell'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 7
Adempimenti CEE
1. I contributi previsti dalla presente legge saranno adeguati alle disposizioni comunitarie adottate in sede di esame della legge stessa da parte delle Commissioni delle Comunità Europee.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare cone legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 22 novembre 1991