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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1991, n. 15

INTERVENTI DI LOTTA AI CULICIDI NELLE LOCALITÀ TURISTICHE COSTIERE INSERITE NELL'AREA DEL DELTA DEL PO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 41 del 17 giugno 1991

Art. 7
Revoca del contributo
1. Il contributo regionale può essere revocato qualora:
a) le iniziative approvate non siano iniziate entro mesi sei dalla data di esecutività dell'atto di concessione del contributo;
b) le iniziative non siano state ultimate entro i termini stabiliti nell'atto di concessione del contributo ed eventuali proroghe autorizzate;
c) le iniziative vengano realizzate solo in parte, oppure risultino sostanzialmente difformi da quelle autorizzate;
d) nel corso della realizzazione non siano state osservate le normative vigenti in materia di sanità e/ o di tutela ambientale;
e) siano state accertate gravi irregolarità nella contabilizzazione della spesa.
2. Il contributo può essere revocato, inoltre, qualora il beneficiario non fornisca gli atti necessari al completamento della documentazione per l'adozione del provvedimento definitivo di liquidazione entro novanta giorni dall'accertamento dell'avvenuta esecuzione delle iniziative ammesse a contributo.

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