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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1991, n. 15

INTERVENTI DI LOTTA AI CULICIDI NELLE LOCALITÀ TURISTICHE COSTIERE INSERITE NELL'AREA DEL DELTA DEL PO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 41 del 17 giugno 1991

Art. 8
Norma finanziaria
1. Agli oneri previsti dalla presente legge, ammontanti a Lire 1.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1991, la Regione fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Cap. 86350 "Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti di sviluppo" secondo l'esatta destinazione prevista alla voce n. 7 dell'elenco n. 2 allegato alla legge di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1991 e con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di variazione di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art 11, comma 1, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare, con proprio atto, le conseguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 1991. dopo l'entrata in vigore della presente legge, a norma di quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

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