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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1991, n. 15

INTERVENTI DI LOTTA AI CULICIDI NELLE LOCALITÀ TURISTICHE COSTIERE INSERITE NELL'AREA DEL DELTA DEL PO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 41 del 17 giugno 1991

Art. 5
Concessione dei contributi
1. La Giunta regionale provvede alla concessione di contributi per un importo massimo pari al 90% della spesa ammissibile, determinando le condizioni ed i criteri di gestione dell'intervento in modo da garantire il rispetto degli ambienti naturali e la salvaguardia delle salute pubblica.

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