LEGGE REGIONALE 13 giugno 1991, n. 15
INTERVENTI DI LOTTA AI CULICIDI NELLE LOCALITÀ TURISTICHE COSTIERE INSERITE NELL'AREA DEL DELTA DEL PO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 2
Iniziative ammissibili a contributo
1. Le iniziative ammissibili a contributo regionale devono riguardare interventi di lotta agli adulti ed alle larve di culicidi.
2. Possono altresì essere ammesse a contributo, nell'ambito di un progetto complessivo che preveda anche la lotta adulticida e larvicida, le spese relative a:
a) mappatura del comprensorio di cui all'art. 1 e realizzazione di un archivio dati;
b) ricerca e sperimentazione di nuove tecniche di lotta convenientemente applicabili;
c) interventi di informazione e di divulgazione diretti alla popolazione residente e turistica;
d) acquisto di strumentazioni e macchinari speciali.
3. Le spese previste per tali iniziative non debbono essere complessivamente superiori al 40% dell'intero progetto.