LEGGE REGIONALE 13 giugno 1991, n. 15
INTERVENTI DI LOTTA AI CULICIDI NELLE LOCALITÀ TURISTICHE COSTIERE INSERITE NELL'AREA DEL DELTA DEL PO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 5
(modificato comma 1 da art. 21 L.R. 1 agosto 2019, n. 17)
Concessione dei contributi
1. La Giunta regionale definisce i criteri per la concessione di contributi per un importo massimo pari al 90% della spesa ammissibile, determinando le condizioni ed i criteri di gestione dell'intervento in modo da garantire il rispetto degli ambienti naturali e la salvaguardia delle salute pubblica.