LEGGE REGIONALE 13 giugno 1991, n. 15
INTERVENTI DI LOTTA AI CULICIDI NELLE LOCALITÀ TURISTICHE COSTIERE INSERITE NELL'AREA DEL DELTA DEL PO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 8
Norma finanziaria
1. Agli oneri previsti dalla presente legge, ammontanti a Lire 1.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1991, la Regione fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Cap. 86350 "Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti di sviluppo" secondo l'esatta destinazione prevista alla voce n. 7 dell'elenco n. 2 allegato alla legge di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1991 e con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di variazione di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art 11, comma 1, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare, con proprio atto, le conseguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 1991. dopo l'entrata in vigore della presente legge, a norma di quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.