Espandi Indice

Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Originale17/06/1991

Data di pubblicazione della legge modificante : 01/08/2019

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1991, n. 15

INTERVENTI DI LOTTA AI CULICIDI NELLE LOCALITÀ TURISTICHE COSTIERE INSERITE NELL'AREA DEL DELTA DEL PO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 1 agosto 2019, n. 17

Art. 6
Erogazione dei contributi
1. L'erogazione dei contributi avviene secondo le seguenti modalità:
a) interventi di lotta adulticida e larvicida, acquisto macchinari e strumentazioni specifiche:
1) il 20% alla presentazione della certificazione di inizio degli interventi approvati;
2) un ulteriore 70% sulla base di attestati di avanzamento delle iniziative approvate, accertati da tecnici incaricati dalla Giunta regionale;
3) il rimanente 10% alla completa esecuzione delle iniziative previste dal programma, previa presentazione degli atti di contabilità finale e delle relative delibere di approvazione ed accertamento effettuato da tecnici incaricati dalla Giunta regionale;
b) mappature del comprensorio, realizzazione archivio dati, ricerca e sperimentazione e iniziative di divulgazione:
1) il 50% al momento dell'approvazione del progetto relativo;
2) il restante 50% ad ultimazione delle iniziative previste, previa verifica effettuata dai tecnici incaricati dalla Giunta.
2. La verifica della corretta esecuzione delle iniziative di lotta adulticida e larvicida viene effettuata, da parte dei tecnici regionali incaricati, sulla base di appositi registri in cui le Amministrazioni comunali interessate riportano i tempi, le località, le modalità di esecuzione ed i prodotti utilizzati nei vari interventi.
3. Nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta si dimostri, al momento della verifica finale, di importo inferiore a quella preventivata, il contributo regionale sarà ridotto in proporzione.

Espandi Indice