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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 17

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 22 luglio 1991

Art. 12
Convenzione
1. La convenzione, predisposto secondo uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale, è lo strumenti in base al quale il soggetto che richiede l'autorizzazione assume l'obbligo di provvedere:
a) all'esecuzione delle opere di collegamento della cava con le strade pubbliche;
b) all'esecuzione delle opere che si rendano necessario per evitare danni ad altri beni ed attività;
c) alla corretta attuazione del piano di coltivazione;
d) all'esecuzione delle opere previste nel progetto di sistemazione finale della cava, nel rispetto delle prescrizioni tecniche e dei termini indicati nell'atto di autorizzazione;
e) alla costituzione dicongrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione medesima.
2. Con la medesima convenzione il titolare dell'autorizzazione si impegna a versare annualmente al Comune in un' unica soluzione, entro il 31 dicembre, una somma comisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno, in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta regionale, a titolo di contributo alle spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori rispetto agli obblighi di cui al comma 1.
3. Le somme versate ai Comuni ai sensi del comma 2 sono utilizzare dai Comuni medesimi per interventi di risanamento, ripristino e valorizzazione ambientale delle aree interessate.
4. La proposta di convenzione è approvata dalla Giunta comunale. Il Sindaco provvede alla stipula della convenzione e al rilascio dell'autorizzazione.
5. La convenzione si perfeziona con la sottoscrizione del proprietario dell'area.
6. La convenzione è efficace ed impegnativa dopo il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 11.

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