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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 17

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 22 luglio 1991

Art. 15
Durata dell'autorizzazione
1. La durata dell'autorizzazione e della relative convenzione non può essere superiore a cinque anni nè, di norma, inferiore a tre anni.
2. E' ammessa la proroga del termine con provvedimento motivato del Sindaco, su domanda del titolare presentata lameno trenta giorni prima della scadenza, nel caso in cui alla data della domanda di proroga non siano state estratte le quantità autorizzate.
3. La proroga della autorizzazione e della relativa convenzione non può in ogni caso essere superiore ad un anno.

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