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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 17

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 22 luglio 1991

Art. 17
Diffida
1. Il provvedimento di diffida previsto dall'art. 16 prescrive:
a) la sospensione cautelativa delle attività estrattive nonchè le modalità ed i termini di adempimento degli obblighi e delle prescrizioni, nei casi in cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 16;
b) i termini e le modalità di inizio o di ripresa delle attività estrattive nei casi di cui al comma 2 dell'art. 16.
2. Con separato provvedimento il SIndaco communa le sanzioni di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 22.

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