Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 17

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 22 luglio 1991

Art. 23
Commissione tecnica regionale per le attività estrattive
1. E' istituita la Commissione tecnica regionale per le attività estrattive con compiti consultivi nei casi previsti dalla presente legge, nonchè per ogni altra questione in materia su richiesta della Giunta regionale.
2. La Commissione, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è così composta:
a) dall'assessore regionale competente per materia, con funzioni di Presidente; l'assessore può, in caso di impedimento, farsi sostituire da un suo delegato, scelto fra i membri della stessa Commissione;
b) da cinque esperti nelle discipline geologiche, minerarie, agrario - forestali, economico - giuridiche, ecologiche e di pianificazione urbanistico - territoriale, designati dal Consiglio regionale tra docenti universitari e tecnici di comprovata competenza scientifica ed esperienza professionale;
c) da tre esperti nelle medesime discipline, scelti dalla Giunta regionale fra i collaboratori regionali in servizio con attribuzioni inerenti alle materie.
3. La Commissione delibera con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Spettano ai componenti della Commissione le indennità ed i rimborsi stabiliti dalla LR 15 dicembre 1977, n. 49 e successive modificazioni.

Espandi Indice