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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 17

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 22 luglio 1991

Art. 25
Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive
1. Ogni Provincia, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce la Commissione infraregiomale per le attività estrattive con compiti consultivi nei casi previsti dalla presente legge nonchè per ogni altra questione in materia su richiesta della Giunta provinciale.
La Commissione dura in carica cinque anni ed è così composta:
a) dall'assessore provinciale competente per materia con funzioni di Presidente; l'assessore può, in caso di impedimento, farsi sostituire da un delegato, scelto fra i membri della stessa Commissione;
b) da cinque esperti nelle discipline geologiche, minerarie, agrario - forestali, economico - giuridiche, ecologiche e di pianificazione urbanistico - territoriale, designati dal Consiglio provinciale fra docenti universitari e tecnici di comprovata competenza scientifica ed esperienza professionale;
c) da tre esperti nelle medesime discipline, scelti dalla Giunta provinciale fra i collaboratori provinciali in servizio con attribuzioni inerenti alle materie;
d) dal Responsabile del Servizio provinciale e circondariale Difesa del suolo, Risorse idriche e Risorse forestali di cui al n. 29 del comma 2 dell'art. 24 della LR 18 agosto 1984, n. 44 e successive modificazioni.
2. Il Presidente della Commissione predispone l'audizione di rappresentanti delle Amministrazioni e delle Associazioni che abbiano interesse agli argomenti trattati nonchè, nei casi di cui al comma 1 dell'art. 11, del richiedente l'autorizzazione il quale ha facoltà di farsi assistere o rappresentare da esperti di fiducia.
3. Per quanto non previsto espressamente dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art. 23.

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