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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 17

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 22 luglio 1991

Art. 26
Coordinamento regionale
1. Le funzioni disciplinate dalla presente legge sono esercitate in coerenza con gli strumenti della programmazione e della pianificazione regionale e in conformità agli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla Giunta e del Consiglio regionale secondo le rispettive competenze.
2. Gli atti di indirizzo e coordinamento riguardano in particolare:
a) gli strumenti di pianificazione di cui al Titolo II;
b) i provvedimenti autorizzativi di cui al Titolo III;
c) la vigilanza e le sanzioni di cui al Titolo IV;
d) gli organi consultivi di cui al Titolo V.

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