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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 17

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 22 luglio 1991

Art. 27
Studi, ricerche e sperimentazione
1. La Regione promuove studi, ricerche e sperimentazioni tese a:
a) acquisire ed aggiornare le conoscenze relative ai processi di domanda ed offerta, alle strutture produttive e di mercato, all'innovazione tecnologica ed alla qualificazione produttiva;
b) individuare tra le materie prime secondarie quelle utilizzabili in alternative ai materiali di cui al comma 1 dell'art. 3, con particolare rigerimento ai materiali provenienti da demolizioni;
c) attivare gli strumenti tecnici, normativi e finanziari utili a favorire l'impiego ed il correttouso, dal punto di cista tecnologico e sanitario, delle materie di cui alla lettera
b) , con particolare riferimento alle modifiche da apportare ai capitoli d' appalto delle opere pubbliche di interesse locale e regionale;
d) favorire lo sviluppo di processi di riqualificazione produttiva del settore.
2. La Regione svolge tali compiti tramite le proprie strutture, anche avvalendosi di rapporti convenzionali con enti di ricerca, società ed istituti specializzati.

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