LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 17
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 22 luglio 1991
Art. 34
Piano territoriale paesistico regionale
1. I richiami operati dalla presente legge al Piano territoriale regionale si intendono riferiti anche al Piano territoriale paesistico regionale ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 15 della LR 5 settembre 1988, n. 36.