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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 17

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 22 luglio 1991

Art. 6
Piano infraregionale delle attività estrattive( PIAE)
1. Il PIAE costituisce parte del piano infraregionale previsto dall'art. 12 della LR 5 settembre 1988, n. 36 e ne rappresenta la specificazione per il settore delle attività estrattive.
2. Il PIAE è elaborato dalla Provincia territorialmente competente, sentiti i Comuni e le Comunità montane. Esso attua le prescrizioni e le previsioni del PTR e dei piani di bacino di cui alla Legge 18 maggio 1989, n. 183 Sito esterno.
3. Il PIAE è di norma formato nell'ambito del piano infraregionale di cui alla LR n. 36 del 1988, ovvero è elaborato come piano di settore ai sensi del comma 6 dell'art. 12 della stessa legge. Esso è comunque adottato entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed approvato con le procedure di cui all'art. 13 della LR n. 36 del 1988, sentito il parere della Commissione tecnica regionale per le attività estrattive.
4. Con i medesimi tempi e procedure di cui al comma 3 fino all'adozione del piano infraregionale di cui alla LR n. 36 del 1988, il PIAE può essere adottato ed approvato come piano stralcio dello stesso piano infraregionale.
5. Il PIAE contiene:
a) la quantificazione su scala infraregionale dei fabbisogni dei diversi materiali per un arco temporale decennale;
b) l'individuazione dei poli estrattivi di valenza sovracomunale e la definizione dei criteri e degli indirizzi per la localizzazione degli ambiti estrattivi di valenza comunale, sulla base delle risorse utilizzanili, della quantificazione di cui alla precedente lettera a) e dei fattori di natura fisica, territoriale e paesaggistica nonchè delle esigenze di difesa del suolo e dell'acquifero sotterraneo;
c) i criteri e le metodologie per la coltivazione e la sistemazione finale delle cave nuove e per il recupero di quelle abbandonate e non sistemate;
d) i criteri per le destinazioni finali delle cave a sistemazione avvenute, perseguendo, ove possibile il restauro naturalistico, gli usi pubblici, gli usi sociali.
6. Il PIAE tiene conto, ai fini della quantificazione, dei matruali litoidi di cui all'art. 2 nonchè delle materie prime secondarie alternative ai materiali di cui al comma 1 dell'art. 3.
7. Il PIAE è corredato da uno studio di bilancio ambientale che verifica la compatibilità ambientale dell'attività estrattiva sulla base delle normative vigenti.
8. Lo studio di bilancio ambientale contiene l'individuazione delle aree ad alta sensibilità ambientale, le motivazioni delle scelte previste anche in rapporto alle possibili alternative, la descrizione delle modificazioni indotte e delle misure di mitigazione degli effetti negativi. Le procedure di consultazione avvengono in sede di deposito. ed osservazione del PIAE.
9. Il PIAE è sottoposto a verifica generale almeno ogni dieci anni. Alle relative procedure si dà avvio almeno due anni prima della scadenza.
10. In caso di non avvenuta adozione del PIAE da parte degli organi competenti entro la scadenza di cui al comma 3, il Presidente della Regione assegna un termine non superiore a conteventi giorni per agli adempimenti previsti. Decorso inutilmente tale termine il PIAE è elaborato ed adottato dalla Giunta regionale ed è approvato dal Consiglio regionale nell'osservanza delle procedure di cui allo stesso comma 3.

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