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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 17

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 22 luglio 1991

Art. 8
Piano particolareggiato per le aree destinate ad attività estrattiva
1. Il Piano particolareggiato ha lo scopo di organizzare razionalmente le fasi attuative e di ripristino, in modo tale da ridurre al minimo gli effetti negativi derivanti dall'attività estrattiva. Il Piano particolareggiato è obbligatorio nelle aree interessate dai poli estrattive individuati dai PIAE e nei casi eventualmente fissati dal PAE.
2. Il Piano Particolareggiato, di iniziativa pubblica o privata, è adottato ed approvato con le procedure dei Piani particolareggiati di attuazione del Piano regolatore generale, di cui agli artt, 21, 22 e 25 della LR 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche.
3. Il Piano particolareggiato contiene:
a) l'analisi e la descrizione delle condizioni ambientali iniziali delle aree soggette ad attività estrattiva;
b) la definizione delle modalità e dei tempi di attuazione degli interventi proposti;
c) l'individuazione delle componenti dell'ambiente soggetto ad impatto nelle fasi di attuazione degli interventi;
d) la descrizione e valutazione delle caratteristiche qualitative e quantitative delle emissioni inqiunanti di qualunque tipo;
e) la valutazione degli impatti ambientali, diretti o indiretti, abreve e a lungo termine, ivi compresi quelli insorgenti durante la fase di attuazione;
f) la prescrizione delle misure previste per ridurre, compensare ed eliminare le conseguenze negative sull'ambiente, anche relativamente alla fase di attuazione degli interventi;
g) la definizione delle condizioni dell'ambiente al cessare dell'attività estrattiva e le modalità di sistemazione finale.

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