LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 17
(abrogato da art. 24 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)
(abrogato da art. 24 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)
L'attività di vigilanza prevista ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è stata delegata alle Province dall'art. 147, comma 1, lett. b) della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.
Si veda il D.Lgs. 6 marzo 1992 n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".
Ai sensi dell' art. 30, comma 4 L.R. 18 maggio 1999 n. 9, come modificato da art. 1 L.R. 16 novembre 2000 n. 35, il presente articolo è da ritenersi abrogato per le attività estrattive sottoposte alle procedure disciplinate dalla presente legge.
Ai sensi dell' art. 30, comma 4 L.R. 18 maggio 1999 n. 9, come modificato da art. 1 L.R. 16 novembre 2000 n. 35, la presente lettera è da ritenersi abrogata per le attività estrattive sottoposte alle procedure disciplinate dalla presente legge.
L'art. 48 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 è stato abrogato dall'art. 17, comma 31, L. 15 maggio 1997, n. 127. La legge 142/1990 è stata di seguito abrogata dal Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267.