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Documento vigente: Testo Coordinato

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Titolo IV
Vigilanza e sanzioni
Art. 20
Vigilanza
1. Le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni della presente legge, nonché di quelle contenute nell'autorizzazione di cui all'art. 11 e nella convenzione di cui all'art. 12, sono svolte dal Comune.
Art. 21 (1)
Vigilanza in materia di polizia mineraria
1. Le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave di cui al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 Sito esterno, ad eccezione di quelle di cui al successivo comma 4, sono esercitate dalla Regione tramite i propri Servizi per la Difesa del suolo, Risorse idriche e forestali.
2. Nell'ambito di tali funzioni spettano alla Giunta regionale, che può delegare allo scopo un suo componente, i compiti già attribuiti al Ministro e al Prefetto dal citato D.P.R. n. 128 del 1959 Sito esterno.
3. Ai Responsabili dei Servizi di cui al comma 1, nell'ambito delle funzioni in esso indicate, sono attribuite le funzioni che il citato D.P.R. n. 128 del 1959 Sito esterno assegna all'ingegnere capo del Distretto minerario.
4. Le funzioni di tutela della salute dei lavoratori nelle cave, comprese quelle di vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza del lavoro, di cui al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 Sito esterno, ai D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302 Sito esterno e n. 303, nonché al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 Sito esterno, sono esercitate dai servizi e presidi delle Unità sanitarie locali così come disciplinati dalla L.R. 22 ottobre 1979, n. 33 e dalla L.R. 7 settembre 1981, n. 33.
5. Il personale della Regione in possesso del titolo di perito o ingegnere minerario che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia svolto funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria, può chiedere di essere comandato o trasferito alle Unità sanitarie locali, ai sensi dei commi 19 e 20 dell'art. 6 della L.R. 28 ottobre 1987, n. 30.
Art. 22

(già modificato comma 3 da art. 27 L.R. 30 gennaio 1995 n. 6,

poi modificati commi 1, 2 e 4 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38

poi modificato comma 5 da art. 24 L.R. 30 maggio 2016, n. 9

Sanzioni
1. Chiunque svolga le attività previste dal comma 1 dell'art. 3 senza autorizzazione o concessione è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima del doppio e massima del decuplo del valore commerciale del materiale abusivamente scavato e comunque non inferiore a 2.582 Euro.
2. Per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo o di concessione è comminata:
a) nel caso di violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 11, una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima del doppio e massima del quintuplo del valore commerciale del materiale scavato in difformità e comunque non inferiore a 1.549 Euro;
b) negli altri casi, una sanzione amministrativa non inferiore a 1.549 Euro e non superiore a 10.329 Euro, fermo restando, nel caso di cui alla lettera c) del comma 4 dell'art. 11, l'obbligo di provvedere alla sistemazione finale dell'area secondo quanto prescritto.
3. Il valore commerciale di cui ai commi 1 e 2 è determinato anche con riferimento ai listini della locale Camera di commercio, vigenti all'atto dell'accertamento della infrazione.
4. Coloro che trasgrediscono all'obbligo di consentire l'accesso per ispezioni e controlli o che non forniscono i dati, le notizie e i chiarimenti richiesti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 516 Euro e non superiore a 1.549 Euro.
5. In caso di coltivazione abusiva o di violazione delle prescrizioni di cui alle lett. a) e b) del comma 4 dell'art. 11 è comunque fatto obbligo ai trasgressori di provvedere al ripristino; nell'ipotesi di inerzia da parte dell'obbligato, il Comune provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le procedure previste dalla L.R. 28 aprile 1984, n. 21.

Note del Redattore:

L'attività di vigilanza prevista ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è stata delegata alle Province dall'art. 147, comma 1, lett. b) della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Si veda il D.Lgs. 6 marzo 1992 n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

Ai sensi dell' art. 30, comma 4 L.R. 18 maggio 1999 n. 9, come modificato da art. 1 L.R. 16 novembre 2000 n. 35, il presente articolo è da ritenersi abrogato per le attività estrattive sottoposte alle procedure disciplinate dalla presente legge.

Ai sensi dell' art. 30, comma 4 L.R. 18 maggio 1999 n. 9, come modificato da art. 1 L.R. 16 novembre 2000 n. 35, la presente lettera è da ritenersi abrogata per le attività estrattive sottoposte alle procedure disciplinate dalla presente legge.

L'art. 48 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno è stato abrogato dall'art. 17, comma 31, L. 15 maggio 1997, n. 127. Sito esterno La legge 142/1990 Sito esterno è stata di seguito abrogata dal Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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