Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1
Finalità
1. La Regione con la presente legge disciplina le attività estrattive, la loro pianificazione ed attuazione in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale al fine di rispettare le compatibilità ambientali e paesaggistiche, definite in particolare dai piani di bacino previsti dalla
legge 18 maggio 1989, n. 183 e dal Piano territoriale regionale. Promuove altresì la qualificazione produttiva e l'innovazione tecnologica del settore, il corretto utilizzo dei materiali e l'impiego delle materie prime secondarie alternative.
2. Nel perseguire le predette finalità la Regione ispira la propria azione ai principi del decentramento e della collaborazione con gli Enti locali territoriali, secondo i modi e le forme stabilite dalla presente legge.
Estrazione dal demanio fluviale, lacuale e marittimo
1. Nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale, lacuale e marittimo, su cui ha competenza la Regione, è vietata l'estrazione di materiali litoidi.
2. La disposizione del comma 1 non si applica alle estrazioni che derivano da interventi di difesa e sistemazione idraulica finalizzati al buon regime delle acque ed alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua.
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono individuati dai piani di bacino e dai relativi programmi di intervento ai sensi della
Legge 18 maggio 1989, n. 183 ovvero, in assenza degli stessi, dai programmi di interventi assunti nelle forme di legge dai competenti enti pubblici. Ricorrendone le condizioni, per la formazione dei programmi di intervento si possono applicare le disposizioni di cui all'
art. 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 .
4. Le escavazioni di cui al comma 2 sono subordinate ad autorizzazione regionale. Il provvedimento di autorizzazione può essere emesso solo nei confronti di soggetti muniti di concessione governativa per l'occupazione del suolo demaniale.
4 bis. La Regione rilascia l'autorizzazione di cui al comma 4 sulla base di apposito disciplinare che determina anche l'ammontare dei proventi dovuti, commisurati alle quantità e qualità del materiale escavato, in conformità alle tariffe stabilite a norma dell'articolo 12, comma 2.
4 ter. I proventi introitati dall'Amministrazione regionale per le estrazioni autorizzate sono destinati a contributo per le spese necessarie agli interventi pubblici di difesa e sistemazione idraulica e ambientale. È fatto salvo quanto dovuto allo Stato a titolo di sola occupazione di suolo demaniale relativo all'area di intervento.
5. A fini di coordinamento con gli strumenti di pianificazione in materia di attività estrattive, i programmi di intervento previsto dal comma 3 e le concessioni di cui al comma 4 sono tempestivamente comunicati alle Province ed ai Comuni territorialmente interessati.
Art. 3
Ambito di applicazione
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 2 la presente legge disciplina le attività svolte in aree diverse dal demanio fluviale, lacuale, marittimo, che comportino modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo, dirette alla estrazione, a fini di trasformazione, selezione o comunque utilizzazione e commercializzazione, dei materiali appartenenti alla categoria prevista dal terzo comma dell'art. 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.
2. Il rilascio dei permessi di ricerca e delle concessioni per l'estrazione dei materiali di cui al secondo comma dell'art. 2 del citato R.D. n. 1443 del 1927, di competenza statale, è in via preventiva comunicato alla Giunta regionale ai fini dell'intesa prevista dall'
art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 .