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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato30/07/2019
2. Testo Coordinato30/05/2016
3. Testo Coordinato26/07/2011
4. Testo Coordinato15/11/2001
5. Testo Coordinato21/05/1999
6. Testo Originale22/07/1991

Data di pubblicazione della legge modificante : 10/12/2019

Documento vigente: Testo Coordinato

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Titolo VI
Disposizioni comuni
Art. 26
Coordinamento regionale
1. Le funzioni disciplinate dalla presente legge sono esercitate in coerenza con gli strumenti della programmazione e della pianificazione regionale e in conformità agli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla Giunta e del Consiglio regionale secondo le rispettive competenze.
2. Gli atti di indirizzo e coordinamento riguardano in particolare:
a) gli strumenti di pianificazione di cui al Titolo II;
b) i provvedimenti autorizzativi di cui al Titolo III;
c) la vigilanza e le sanzioni di cui al Titolo IV;
d) gli organi consultivi di cui al Titolo V.
Art. 27
Studi, ricerche e sperimentazione
1. La Regione promuove studi, ricerche e sperimentazioni tese a:
a) acquisire ed aggiornare le conoscenze relative ai processi di domanda ed offerta, alle strutture produttive e di mercato, all'innovazione tecnologica ed alla qualificazione produttiva;
b) individuare tra le materie prime secondarie quelle utilizzabili in alternativa ai materiali di cui al comma 1 dell'art. 3, con particolare riferimento ai materiali provenienti da demolizioni;
c) attivare gli strumenti tecnici, normativi e finanziari utili a favorire l'impiego ed il corretto uso, dal punto di vista tecnologico e sanitario, delle materie di cui alla lettera b), con particolare riferimento alle modifiche da apportare ai capitolati d'appalto delle opere pubbliche di interesse locale e regionale;
d) favorire lo sviluppo di processi di riqualificazione produttiva del settore.
2. La Regione svolge tali compiti tramite le proprie strutture, anche avvalendosi di rapporti convenzionali con enti di ricerca, società ed istituti specializzati.
Art. 28
Catasto delle attività estrattive
1. La Regione istituisce, nell'ambito del sistema informativo regionale, il catasto delle attività estrattive per la rilevazione e la raccolta dei dati e delle informazioni necessarie per la formazione dei piani regionali e infraregionali e per l'esercizio delle attività di controllo connesse.
2. Il catasto è aggiornato, in collaborazione con le Amministrazioni provinciali, con particolare riferimento ai dati concernenti:
a) le attività estrattive;
b) gli impianti di trasformazione;
c) l'elenco delle imprese estrattive;
d) le attività di controllo.
3. All'istituzione delle suddette basi informative si provvede con le procedure dettate dalla L.R. 26 luglio 1988, n. 30.

Note del Redattore:

L'attività di vigilanza prevista ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è stata delegata alle Province dall'art. 147, comma 1, lett. b) della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Si veda il D.Lgs. 6 marzo 1992 n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

Ai sensi dell' art. 30, comma 4 L.R. 18 maggio 1999 n. 9, come modificato da art. 1 L.R. 16 novembre 2000 n. 35, il presente articolo è da ritenersi abrogato per le attività estrattive sottoposte alle procedure disciplinate dalla presente legge.

Ai sensi dell' art. 30, comma 4 L.R. 18 maggio 1999 n. 9, come modificato da art. 1 L.R. 16 novembre 2000 n. 35, la presente lettera è da ritenersi abrogata per le attività estrattive sottoposte alle procedure disciplinate dalla presente legge.

L'art. 48 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno è stato abrogato dall'art. 17, comma 31, L. 15 maggio 1997, n. 127. Sito esterno La legge 142/1990 Sito esterno è stata di seguito abrogata dal Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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