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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato30/07/2019
2. Testo Coordinato30/05/2016
3. Testo Coordinato26/07/2011
4. Testo Coordinato15/11/2001
5. Testo Coordinato21/05/1999
6. Testo Originale22/07/1991

Data di pubblicazione della legge modificante : 10/12/2019

Documento vigente: Testo Coordinato

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Titolo II
Strumenti di pianificazione
Art. 4
Strumenti di pianificazione
1. La pianificazione in materia di attività estrattive è attuata mediante:
a) il Piano territoriale regionale (PTR);
b) il Piano infraregionale delle attività estrattive (PIAE);
c) il Piano comunale delle attività estrattive (PAE).
Art. 5
Piano territoriale regionale (PTR)
1. Il Piano territoriale regionale, di cui agli artt. 4 e seguenti della L.R. 5 settembre 1988, n. 36, definisce tra l'altro le scelte programmatiche, le direttive e gli indirizzi in materia di attività estrattive.
2. Le scelte contenute nei piani infraregionali e comunali delle attività estrattive devono risultare coerenti con il PTR ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 della L.R. n. 36 del 1988.
Art. 6

(già modificato comma 10 da art. 1 L.R. 23 novembre 1992 n. 42,

poi modificato comma 10 da art. 1 L.R. 20 dicembre 1993 n. 45)

Piano infraregionale delle attività estrattive (PIAE)
1. Il PIAE costituisce parte del piano infraregionale previsto dall'art. 12 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36 e ne rappresenta la specificazione per il settore delle attività estrattive.
2. Il PIAE è elaborato dalla Provincia territorialmente competente, sentiti i Comuni e le Comunità montane. Esso attua le prescrizioni e le previsioni del PTR e dei piani di bacino di cui alla Legge 18 maggio 1989, n. 183 Sito esterno.
3. Il PIAE è di norma formato nell'ambito del piano infraregionale di cui alla L.R. n. 36 del 1988, ovvero è elaborato come piano di settore ai sensi del comma 6 dell'art. 12 della stessa legge. Esso è comunque adottato entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed approvato con le procedure di cui all'art. 13 della L.R. n. 36 del 1988, sentito il parere della Commissione tecnica regionale per le attività estrattive.
4. Con i medesimi tempi e procedure di cui al comma 3 fino all'adozione del piano infraregionale di cui alla L.R. n. 36 del 1988, il PIAE può essere adottato ed approvato come piano stralcio dello stesso piano infraregionale.
5. Il PIAE contiene:
a) la quantificazione su scala infraregionale dei fabbisogni dei diversi materiali per un arco temporale decennale;
b) l'individuazione dei poli estrattivi di valenza sovracomunale e la definizione dei criteri e degli indirizzi per la localizzazione degli ambiti estrattivi di valenza comunale, sulla base delle risorse utilizzabili, della quantificazione di cui alla precedente lettera a) e dei fattori di natura fisica, territoriale e paesaggistica nonché delle esigenze di difesa del suolo e dell'acquifero sotterraneo;
c) i criteri e le metodologie per la coltivazione e la sistemazione finale delle cave nuove e per il recupero di quelle abbandonate e non sistemate;
d) i criteri per le destinazioni finali delle cave a sistemazioni avvenute, perseguendo, ove possibile il restauro naturalistico, gli usi pubblici, gli usi sociali.
6. Il PIAE tiene conto, ai fini della quantificazione, dei materiali litoidi di cui all'art. 2 nonché delle materie prime secondarie alternative ai materiali di cui al comma 1 dell'art. 3.
7. Il PIAE è corredato da uno studio di bilancio ambientale che verifica la compatibilità ambientale dell'attività estrattiva sulla base delle normative vigenti.
8. Lo studio di bilancio ambientale contiene l'individuazione delle aree ad alta sensibilità ambientale, le motivazioni delle scelte previste anche in rapporto alle possibili alternative, la descrizione delle modificazioni indotte e delle misure di mitigazione degli effetti negativi. Le procedure di consultazione avvengono in sede di deposito ed osservazione del PIAE.
9. Il PIAE è sottoposto a verifica generale almeno ogni dieci anni. Alle relative procedure si dà avvio almeno due anni prima della scadenza.
10. In caso di non avvenuta adozione del PIAE da parte degli organi competenti entro la scadenza di cui al comma 3, il Presidente della Regione assegna un termine non superiore a cinquecentoquaranta giorni per gli adempimenti previsti. Decorso inutilmente tale termine il PIAE è elaborato ed adottato dalla Giunta regionale ed è approvato dal Consiglio regionale nell'osservanza delle procedure di cui allo stesso comma 3.
Art. 7

(aggiunti commi 3 bis e 3 ter da art. 27 L.R. 30 gennaio 1995 n. 6, modificato comma 3 e sostituito comma 3 bis da art. 24 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)

Piano comunale delle attività estrattive (PAE)
1. Il PAE è redatto sulla base delle previsioni contenute nel PIAE, ed in particolare di quelle relative ai poli estrattivi. Esso costituisce variante specifica del Piano regolatore generale.
2. Il PAE, è corredato da una relazione illustrativa, adeguata cartografia e relative norme tecniche di attuazione, individua:
a) le aree-ulteriori rispetto ai poli individuati dal PIAE da destinare ad attività estrattive, entro i limiti definiti dall'art. 6, le relative quantità estraibili, nonché la localizzazione degli impianti connessi;
b) le aree da sottoporre a disciplina di piano particolareggiato ai sensi dell'art. 8;(4)
c) le destinazioni finali delle aree oggetto delle attività estrattive;
d) le modalità di coltivazione delle cave e d sistemazione finale delle stesse anche con riguardo a quelle abbandonate;
e) le modalità di gestione;
f) le azioni per ridurre al minimo gli impatti ambientali prevedibili.
3. Il PAE è adottato ed approvato con le procedure previste per i Piani regolatori generale....
3 bis. A decorrere dalla data di efficacia delle delibere di approvazione dei PIAE, i PAE dei Comuni interessati dagli stessi sono approvati dal Consiglio comunale, secondo il procedimento previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).
3 ter. Il procedimento di approvazione dei PAE, indicato al comma 3 bis, si applica anche ai piani che alla data indicata al comma stesso 3 bis non siano stati ancora trasmessi alla Regione per l'approvazione. In tal caso il Comune provvede a trasmettere il piano adottato alla Provincia per le osservazioni di cui allo stesso comma 3 bis.
Art. 8

(aggiunto comma 3 bis da art. 2 L.R. 20 dicembre 1993 n. 45,

poi modificato comma 3 bis da art. 27 L.R. 30 gennaio 1995 n. 6)

(3)
Piano particolareggiato per le aree destinate ad attività estrattiva
1. Il Piano particolareggiato ha lo scopo di organizzare razionalmente le fasi attuative e di ripristino, in modo tale da ridurre al minimo gli effetti negativi derivanti dall'attività estrattiva. Il Piano particolareggiato è obbligatorio nelle aree interessate dai poli estrattivi individuati dai PIAE e nei casi eventualmente fissati dal PAE.
2. Il Piano particolareggiato, di iniziativa pubblica o privata, è adottato ed approvato con le procedure dei Piani particolareggiati di attuazione del Piano regolatore generale, di cui agli artt, 21, 22 e 25 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche.
3. Il Piano particolareggiato contiene:
a) l'analisi e la descrizione delle condizioni ambientali iniziali delle aree soggette ad attività estrattiva;
b) la definizione delle modalità e dei tempi di attuazione degli interventi proposti;
c) l'individuazione delle componenti dell'ambiente soggetto ad impatto nelle fasi di attuazione degli interventi;
d) la descrizione e valutazione delle caratteristiche qualitative e quantitative delle emissioni inquinanti di qualunque tipo;
e) la valutazione degli impatti ambientali, diretti o indiretti, a breve e a lungo termine, ivi compresi quelli insorgenti durante la fase di attuazione;
f) la prescrizione delle misure previste per ridurre, compensare ed eliminare le conseguenze negative sull'ambiente, anche relativamente alla fase di attuazione degli interventi;
g) la definizione delle condizioni dell'ambiente al cessare dell'attività estrattiva e le modalità di sistemazione finale.
3 bis. Il piano particolareggiato può essere adottato dal Comune contestualmente all'adozione del PAE. Fino alla data di efficacia della delibera di approvazione del PIAE, qualora il PAE non risulti approvato entro centoventi giorni dal suo ricevimento da parte dell'organo competente all'approvazione, il piano particolareggiato approvato può essere attuato dal Comune. In tal caso le previsioni del piano particolareggiato sono vincolanti in sede di approvazione del PAE.
Art. 9
Adeguamento del PAE
1. I Comuni dotati di PAE vigente provvedono ad adeguarlo alle previsioni del PIAE entro due anni dall'entrata in vigore del PIAE stesso.
2. I Comuni sprovvisti del PAE e che non abbiano ottenuto l'esonero dall'obbligo di predisporlo, ai sensi dell'art. 10, adottano il PAE entro dodici mesi dall'entrata in vigore del PIAE.
3. In caso di mancato rispetto da parte dei Comuni dei termini di cui ai commi 1 e 2, il Presidente della Provincia assegna un termine non superiore a 180 giorni per gli adempimenti previsti. Decorso inutilmente tale termine il PAE è elaborato ed adottato dalla Provincia ai sensi dell'art. 7 ed è approvato con le procedure previste dal comma 3 dello stesso articolo.
Art. 10

(modificato comma 2 da art. 24 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)

Esonero
1. I Comuni possono avanzare richiesta motivata di esonero dall'obbligo di adottare il PAE.
2. La Provincia territorialmente competente può concedere l'esonero, sentito il parere della Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
3. I provvedimenti di esonero-compresi quelli già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della L.R. 2 maggio 1978, n. 13, che rimangono validi a tutti gli effetti-possono essere motivatamente revocati dalla Provincia.

Note del Redattore:

L'attività di vigilanza prevista ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è stata delegata alle Province dall'art. 147, comma 1, lett. b) della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Si veda il D.Lgs. 6 marzo 1992 n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

Ai sensi dell' art. 30, comma 4 L.R. 18 maggio 1999 n. 9, come modificato da art. 1 L.R. 16 novembre 2000 n. 35, il presente articolo è da ritenersi abrogato per le attività estrattive sottoposte alle procedure disciplinate dalla presente legge.

Ai sensi dell' art. 30, comma 4 L.R. 18 maggio 1999 n. 9, come modificato da art. 1 L.R. 16 novembre 2000 n. 35, la presente lettera è da ritenersi abrogata per le attività estrattive sottoposte alle procedure disciplinate dalla presente legge.

L'art. 48 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno è stato abrogato dall'art. 17, comma 31, L. 15 maggio 1997, n. 127. Sito esterno La legge 142/1990 Sito esterno è stata di seguito abrogata dal Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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