LEGGE REGIONALE 2 settembre 1991, n. 24
DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 1985, N. 752
Art. 22
Norme particolari per le tartufaie di enti pubblici
1. Qualora le aree di cui all'art. 20 abbiano ottenuto il riconoscimento di tartufaie controllate o coltivate, la loro regolamentazione dovrà prevedere anche la determinazione del numero massimo giornaliero di raccoglitori che può essere consentito e norme per la concessione degli accessi entro i limiti predetti. Tali regolamenti sono adottati dagli enti di aziende cui compete la titolarità delle tartufaie, d'intesa con gli enti delegati e sentite le associazioni dei tartufai maggiormente rappresentative.
Note del Redattore:
Si veda ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".
L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.