LEGGE REGIONALE 2 settembre 1991, n. 24
DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 1985, N. 752
Art. 27
(modificato comma 1 da art. 11 L.R. 25 giugno 1996 n. 20)
Spese relative all'esercizio delle funzioni delegate
1. Le spese relative all'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge ivi compresi contributi agli enti delegati per le azioni e gli interventi di cui al precedente art. 26 sono a carico della Regione che vi fa fronte, a norma dell'art. 17 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752 , con i proventi delle tasse di concessione di cui all'art. 11 della presente legge.
2. All'onere relativo si provvede in sede di approvazione della legge di bilancio ai sensi dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
3. La Giunta regionale è autorizzata a ripartire le somme assegnate nel bilancio regionale con proprio atto deliberativo, previa valutazione dell'attività effettivamente svolta da ciascun ente delegato che dovrà risultare da rendiconti annuali. la Giunta relaziona alla Commissione consiliare competente, una volta all'anno, su tutti gli effetti della presente legge.
Note del Redattore:
Si veda ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".
L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.