LEGGE REGIONALE 2 settembre 1991, n. 24
DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 1985, N. 752
Art. 7
Vivai
1. La produzione vivaistica di piante tartufigene è assoggettata alla disciplina di cui alla L.R. 28 luglio 1982, n. 34 recante disposizioni sui vivai e sulla commercializzazione di piante, parti di piante e sementi.
2. La Commissione regionale per la vigilanza sulle attività vivaistiche e mementiere prevista dall'art. 2 della L.R. n. 34 del 1982, quando è chiamata a pronunciarsi su questioni attinenti alla produzione di piante tartufigene, viene integrata da un esperto micologo scelto fra quelli designati dalle facoltà universitarie di Scienze agrarie e Scienze naturali aventi sede in Emilia-Romagna.
Note del Redattore:
Si veda ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".
L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.