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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1991, n. 24

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 1985, N. 752 Sito esterno

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 25 giugno 1996 n. 20

L.R. 13 novembre 2001 n. 38 Sito esterno

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla Legge 16 dicembre 1985 n. 752 Sito esterno, disciplina con la presente legge la raccolta, la coltivazione ed il commercio dei tartufi nel proprio territorio assumendo i seguenti criteri ispiratori:
a) promuovere lo sviluppo e la valorizzazione del settore tartuficolo nell'ambito della necessaria tutela e conservazione ambientale del territori interessati;
b) promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo pubblico.
Art. 2
Deleghe
1. Le funzioni amministrative regionali previste dalla presente legge e non riservate espressamente alla competenza di organi regionali sono delegate alle Province che le esercitano secondo le disposizioni del Titolo III della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6.
2. La Giunta regionale esercita la necessaria azione di promozione, indirizzo e coordinamento anche mediante l'emanazione di direttive da adottarsi secondo quanto previsto dall'art. 35 della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6.
3. Per l'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge gli enti delegati possono avvalersi:
a) dei Servizi provinciali e circondariali(1)per l'Agricoltura e l'Alimentazione di cui alla L.R. 18 agosto 1984, n. 44;
b) dei Servizi provinciali e circondariali per la Difesa del suolo, le Risorse idriche e le Risorse forestali di cui alla citata L.R. n. 44 del 1984;
c) dei Coordinamenti provinciali del Corpo forestale dello Stato nei limiti delle vigenti convenzioni tra lo Stato e la Regione Emilia-Romagna.
4. Per l'assolvimento dei compiti di carattere tecnico connessi alla applicazione della presente legge, gli enti delegati provvedono a dotare i propri uffici o i servizi di cui alla lettera a) del comma 3 di un congruo numero di esperti in tartuficoltura anche qualificando all'uopo tecnici già in servizio. A tale fine la Regione istituisce periodicamente corsi di specializzazione e di aggiornamento.

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

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