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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1991, n. 24

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 1985, N. 752 Sito esterno

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 25 giugno 1996 n. 20

L.R. 13 novembre 2001 n. 38 Sito esterno

Titolo V
PROMOZIONE DELLA TARTUFICOLTURA
Art. 24
Interventi a favore della tartuficoltura
1.
Al secondo comma dell'art. 4 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30, contenente la disciplina degli interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, è aggiunta la seguente lettera:
"f) per la realizzazione o il miglioramento di tartufaie controllate o coltivate: contributo fino al 70% sulla spesa ammessa per i territori classificati montani ai sensi delle norme vigenti, per quelli soggetti a vincolo idrogeologico e per i territori collinari delimitati ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984 Sito esterno; contributo fino al 50% della spesa ammessa per i restanti territori. Nell'assegnazione del contributo verrà data priorità agli interventi posti in essere dai consorzi volontari previsti dall'art. 4 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752 Sito esterno, dagli imprenditori agricoli a titolo principale e dagli enti pubblici titolari delle aree riconosciute come tartufaie controllate o coltivate. "
Sito esterno Sito esterno
Art. 25
Consorzi volontari
1. I consorzi volontari di cui all'art. 4 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752 Sito esterno sono costituiti per atto pubblico.
2. La costituzione dei consorzi può essere promossa anche dagli enti delegati e dalle Comunità montane.
Art. 26

(aggiunto comma 2 bis da art. 10 L.R. 25 giugno 1996 n. 20)

Associazioni locali
1. La Regione favorisce la costituzione di associazioni locali che, particolarmente attraverso intese tra produttori o proprietari e raccoglitori, perseguano statutariamente i seguenti scopi:
a) la valorizzazione e salvaguardia del patrimonio tartuficolo locale e la promozione della corretta attività di raccolta;
b) la valorizzazione del bosco quale elemento essenziale per l'esistenza di tartufaie, nonché la razionalizzazione dei sistemi di manutenzione e di rinnovamento;
c) la promozione della gastronomia locale e della potenzialità turistiche e commerciali legate al tartufo.
2. Con tali associazioni gli enti delegati possono stipulare convenzioni per lo svolgimento di attività volte alla realizzazione dei fini di cui al comma 1.
2.bis Gli enti delegati, al fine del mantenimento delle capacità produttive delle aree tartufigene oggetto di libera raccolta, promuovono interventi colturali di manutenzione e forme di tutela degli alberi singoli o in filare, anche avvalendosi, mediante apposita convenzione, delle associazioni dei raccoglitori.

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

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