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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1991, n. 24

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 1985, N. 752 Sito esterno

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 25 giugno 1996 n. 20

L.R. 13 novembre 2001 n. 38 Sito esterno

Titolo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 27

(modificato comma 1 da art. 11 L.R. 25 giugno 1996 n. 20)

Spese relative all'esercizio delle funzioni delegate
1. Le spese relative all'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge ivi compresi contributi agli enti delegati per le azioni e gli interventi di cui al precedente art. 26 sono a carico della Regione che vi fa fronte, a norma dell'art. 17 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752 Sito esterno, con i proventi delle tasse di concessione di cui all'art. 11 della presente legge.
2. All'onere relativo si provvede in sede di approvazione della legge di bilancio ai sensi dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
3. La Giunta regionale è autorizzata a ripartire le somme assegnate nel bilancio regionale con proprio atto deliberativo, previa valutazione dell'attività effettivamente svolta da ciascun ente delegato che dovrà risultare da rendiconti annuali. la Giunta relaziona alla Commissione consiliare competente, una volta all'anno, su tutti gli effetti della presente legge.
Art. 28
Abrogazione di norme
1. È abrogata la L.R. 11 maggio 1981, n. 13.
2. Sono altresì abrogati il quarto ed il quinto comma dell'art. 11 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2.
Art. 29
Disposizioni transitorie per le tartufaie già riconosciute
1. Restano validi i provvedimenti regionali di riconoscimento di tartufaie adottati ai sensi dell'art. 3, Legge 16 dicembre 1985, n. 752 Sito esterno prima dell'entrata in vigore della presente legge.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge devono essere rimosse le tabelle abusivamente apposte per impedire la raccolta di tartufi, al di fuori delle zone diverse da quelle previste dal comma 1. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui alla lett. n) dell'art. 18.
Art. 30
Commissione consultiva per la tutela e la valorizzazione del tartufo
1. Presso ciascun ente delegato è istituita una Commissione consultiva avente il compito di formulare proposte e pareri sui provvedimenti da adottare per la tutela e la valorizzazione del tartufo, sui problemi connessi alla regolamentazione della raccolta e su ogni altro problema derivante dall'applicazione della presente legge.
2. La composizione della Commissione consultiva è determinata dall'ente delegato, assicurando la presenza in essa dei rappresentanti delle associazioni dei tartufai, delle associazioni degli agricoltori, delle associazioni ambientaliste e dei soggetti interessati alla tartuficoltura.
3. Della Commissione consultiva fanno altresì parte tecnici ed esperti dell'ente delegato aventi competenze nelle materie di cui alla presente legge.
4. Le modalità di funzionamento della Commissione sono determinate dall'ente delegato.

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

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