Espandi Indice

Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato05/04/2011
2. Testo Coordinato01/07/1996
3. Testo Originale05/09/1991

Data di pubblicazione della legge modificante : 28/12/2021

Documento vigente: Testo Originale

Share

LEGGE REGIONALE 02 settembre 1991, n. 24

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO REGIONALE

(modificato titolo da art. 1 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 368 del 28 dicembre 2021

Titolo V
PROMOZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO E DELLA TARTUFICOLTURA

(sostituita rubrica da art. 13 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

Art. 24
Interventi a favore della tartuficoltura
1.
Al secondo comma dell' art. 4 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30, contenente la disciplina degli interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, è aggiunta la seguente lettera:
"f) per la realizzazione o il miglioramento di tartufaie controllate o coltivate: contributo fino al 70% sulla spesa ammessa per i territori classificati montani ai sensi delle norme vigenti, per quelli soggetti a vincolo idrogeologico e per i territori collinari delimitati ai sensi dell' art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984 Sito esterno; contributo fino al 50% della spesa ammessa per i restanti territori. Nell'assegnazione del contributo verrà data priorità agli interventi posti in essere dai consorzi volontari previsti dall' art. 4 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752 Sito esterno, dagli imprenditori agricoli a titolo principale e dagli enti pubblici titolari delle aree riconosciute come tartufaie controllate o coltivate. "
Art. 24 bis

(prima aggiunto da art. 14 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi sostituito comma 2 da art. 2 L.R. 28 dicembre 2021 n. 19)

Interventi e finanziamenti
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 la Regione promuove e sostiene:
a) attività di studio, ricerca, sperimentazione e divulgazione, certificazione di qualità e tracciabilità;
b) attività formative e di aggiornamento di conduttori, raccoglitori, tecnici e personale addetto alla vigilanza;
c) attività di tutela, promozione e valorizzazione commerciale sui mercati locali ed esteri;
d) attività di ripristino ambientale e conservazione del patrimonio tartufigeno.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e per sostenere l'organizzazione e lo sviluppo di fiere, mostre, manifestazioni e convegni riguardanti il tartufo e la tartuficoltura, la Regione può concedere contributi ad enti pubblici e privati. La Giunta regionale definisce con proprio atto i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi.
3. abrogato.
4. I Comuni provvedono, tramite i propri regolamenti del verde pubblico e privato, a valorizzare le piante tartufigene anche sulla base della cartografia di cui all'articolo 24 sexies.
5. Nei territori collinari rientranti nelle aree di cui all'articolo 24 sexies, il taglio di specie arboree ed erbacee lungo le sponde dei corsi d'acqua tiene conto della presenza di specie tartufigene, fatta salva la sicurezza idraulica e la fine della produttività di tali piante.
6. La Regione favorisce intese ed accordi fra tutti i soggetti del territorio interessati alla promozione e valorizzazione del tartufo.
7. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari d'esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
Art. 24 ter

(aggiunto da art. 14 L.R. 5 aprile 2011 n. 2. In seguito sostituito comma 1 da art. 25 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

Eventi
1. La Regione promuove il coordinamento e la predisposizione di un calendario annuale di eventi legati al tartufo.
2. La Regione, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 23 (Disciplina degli itinerari turistici enogastronomici dell'Emilia-Romagna), incentiva la nascita di percorsi di valorizzazione del territorio legati al tartufo.
Art. 24 quater
Università ed Enti di Ricerca
1. La Regione promuove la stipula di convenzioni con Università ed Enti di ricerca regionali, per i fini di cui all'articolo 24 bis, comma 1, lettera a).
2. La Regione promuove altresì collaborazioni e progetti fra le Università e gli Enti di ricerca presenti sul proprio territorio e analoghe istituzioni presenti nelle regioni limitrofe.
Art. 24 quinquies
Conferenza regionale annuale
abrogato.
Art. 24 sexies
Carta regionale delle aree tartufigene
1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, sentiti la Consulta di cui all'articolo 30, la Conferenza agricola di cui all'articolo 39 della legge regionale n. 13 del 2015 e gli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversità e le associazioni dei tartufai e dei tartuficoltori maggiormente rappresentative a livello regionale, la Carta regionale delle aree potenzialmente tartufigene.
2. Per le modifiche della Carta regionale delle aree tartufigene si applica la procedura di cui al comma 1.
Art. 25
Consorzi volontari
1. I consorzi volontari di cui all' art. 4 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752 Sito esterno sono costituiti per atto pubblico.
2. La costituzione dei consorzi può essere promossa anche dagli Enti locali e dalla Città metropolitana di Bologna.
Art. 26
Associazioni locali
1. La Regione favorisce la costituzione di Associazioni locali che, particolarmente attraverso intese tra produttori o proprietari e raccoglitori, Enti locali, Enti gestori dei parchi e Consorzi di bonifica perseguano statutariamente i seguenti scopi:
a) il miglioramento, la valorizzazione e salvaguardia del patrimonio tartuficolo locale e la promozione della corretta attività di raccolta;
b) la valorizzazione del bosco quale elemento essenziale per l'esistenza di tartufaie, nonché la razionalizzazione dei sistemi di manutenzione e di rinnovamento;
c) la salvaguardia del patrimonio tartufigeno regionale dei boschi a produzione dei tartufi dei re demaniali delle piante singole o a filari;
d) la promozione della gastronomia locale e delle potenzialità turistiche e commerciali legate al tartufo ed ai prodotti locali.
2. Con tali Associazioni la Regione può stipulare convenzioni per lo svolgimento di attività volte alla realizzazione dei fini di cui al comma 1.
3. Le Associazioni di cui al comma 1 possono compartecipare o produrre iniziative per la valorizzazione del prodotto. Qualora il loro statuto lo contempli, possono svolgere attività volte alla conservazione, miglioramento e tutela degli ambienti tartufigeni ottenendo specifiche agevolazioni in base alla presente legge.

Note del Redattore:

L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

Espandi Indice