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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato05/04/2011
2. Testo Coordinato01/07/1996
3. Testo Originale05/09/1991

Data di pubblicazione della legge modificante : 28/12/2021

Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 02 settembre 1991, n. 24

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO REGIONALE

(modificato titolo da art. 1 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 368 del 28 dicembre 2021

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1

(prima sostituite lett. a) e b) e aggiunta lett. b bis) comma 1 da art. 2 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi modificata lett. a) e aggiunta lett. b ter) da art. 1 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla Legge 16 dicembre 1985 n. 752 Sito esterno, disciplina con la presente legge la raccolta, la coltivazione ed il commercio dei tartufi nel proprio territorio assumendo i seguenti criteri ispiratori:
a) promuovere lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno attraverso la conservazione, il ripristino ed il potenziamento degli ecosistemi naturali nelle zone vocate e la messa a dimora delle piante tartufigene;
b) promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo pubblico avvalendosi anche del contributo dell'associazionismo di settore;
b bis) sostenere le potenzialità turistiche, culturali, commerciali ed ambientali legate alla raccolta e commercializzazione del tartufo, attraverso la promozione di manifestazioni fieristiche anche di richiamo sovraregionale e l'avvio di percorsi gastronomici dedicati.
b ter) promuovere e sostenere lo sviluppo della tartuficoltura.
Compiti e funzioni
1. La Regione esercita, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 30 luglio 2015 n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), le funzioni amministrative relative all'applicazione della presente legge.
2. Per l'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge la Regione può avvalersi:
a) del Corpo forestale dello Stato, nei limiti delle vigenti convenzioni tra lo Stato e la Regione Emilia-Romagna;
b) dei Consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 2 agosto 1984 n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative).
Titolo II
PROCEDIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DI TARTUFAIE
Art. 3

(prima inseriti commi 3 bis e 3 ter da art.1 L.R. 25 giugno 1996 n. 20) , inseriti commi 01 e 02, modificata alinea, sostituito n. 4 lett. a), modificato n. 3 lett. b), aggiunto comma 2 bis, modificato comma 3 bis) del comma 2 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi modificati commi 01, 2, 3 bis e 3 ter, sostituito comma 1 e abrogato comma 3 da art. 3 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

Tartufaie controllate e coltivate
01. Per la tartufaia controllata si intende una tartufaia naturale sottoposta a miglioramenti e incrementi, così come previsti dal presente articolo. Per tartufaia coltivata si intende un impianto specializzato, realizzato ex novo, con piante tartufigene, prodotte conformemente al disciplinare di cui all'articolo 7, comma 2, o ad analoghi processi di certificazione delle piante tartufigene riconosciuti a livello europeo, nazionale o regionale.
02. Le tartufaie coltivate sono assimilate agli impianti per arboricoltura da legno come definiti all'articolo 2, comma 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e soggette alle norme per la gestione degli impianti per l'arboricoltura da legno di cui alle prescrizioni di massima e di polizia forestale della Regione Emilia-Romagna.
1. Le tartufaie controllate e coltivate di cui all'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo) sono soggette a riconoscimento secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.
2. A tal fine i soggetti interessati che ne hanno titolo debbono presentare istanza alla Regione allegando la seguente documentazione:
a) per le tartufaie controllate:
1) documentazione idonea ad attestare la disponibilità del terreno,
2) planimetria catastale che individui con esattezza l'area per la quale viene richiesto il riconoscimento, con l'indicazione della attuale destinazione colturale dei terreni,
3) relazione contenente gli elementi agronomici e di altra natura che evidenzino le caratteristiche intrinseche dei terreni proposti sì da poterli qualificare come tartufaia naturale vocata per una determinata specie di tartufo. In particolare devono essere specificati: la giacitura del terreno; il tipo di vegetazione nel sottobosco; il numero e le specie delle piantine tartufigene che si intendono mettere a dimora con l'indicazione del vivaio di provenienza,
4) piano colturale per il miglioramento della tartufaia naturale che riporti le pratiche colturali nonché l'incremento della tartufaia stessa con la messa a dimora di idonee piante arboree ed arbustive tartufigene. Il piano potrà prevedere i seguenti interventi:
4.1) messa a dimora di piante autoctone arboree ed arbustive tartufigene comprese le eventuali cure colturali;
4.2) realizzazione o manutenzione di opere di regimazione delle acque superficiali quali scoline, fossetti, muretti a secco, palificate e graticciate;
4.3) interventi di diradamento e di controllo della vegetazione infestante.
b) per le tartufaie coltivate:
1) documentazione idonea ad attestare la disponibilità del terreno,
2) planimetria catastale che individui con esattezza l'area per la quale viene richiesto il riconoscimento, con l'indicazione della attuale destinazione colturale dei terreni,
3) relazione che illustri le caratteristiche fisico-chimiche del terreno e contenga altresì: la descrizione dell'ambiente con indicazione della giacitura del terreno e della sua altitudine; la destinazione in atto del terreno con la specificazione se si tratta di terreno incolto o precedentemente coltivato, indicando in quest'ultimo caso il tipo di coltivazione; la specie di tartufo che si intende coltivare; le specie e quantità di piantine tartufigene che si intendono mettere a dimora e le modalità di impianto; l'indicazione del vivaio o dei vivai di provenienza delle piantine tartufigene da mettere a dimora,
4) piano colturale e di coltivazione della tartufaia.
2 bis. È ammesso il riconoscimento di tartufaie coltivate per soprassuoli originati da imboschimenti realizzati con finanziamenti pubblici non dedicati, a condizione che la tipologia dell'impianto sia riconducibile all'"arboricoltura da legno" e che tale riconoscimento non contrasti con specifici impegni in corso. Ai casi in questione si applica il divieto di raccolta di cui all'articolo 18 della legge n. 752 del 1985 per un periodo di quindici anni dal momento dell'impianto e comunque per il periodo in riferimento al quale per le medesime superfici sono corrisposti o dovuti pagamenti per "perdita di reddito". Alle stesse condizioni è ammesso il riconoscimento di tartufaie controllate per soprassuoli originati da imboschimenti realizzati con finanziamenti pubblici non dedicati qualora le tipologie di intervento siano riconducibili a "bosco" e "bosco permanente".
3. abrogato.
3 bis. La Regione, ogni cinque anni, sentita la Consulta di cui all'articolo 30, provvede a stabilire, in relazione alle caratteristiche di produzione del tartufo del proprio territorio agro-forestale ed al numero di raccoglitori autorizzati, l'ambito di estensione ed il limite di autorizzazioni concedibili per la realizzazione delle tartufaie controllate.
3 ter. Periodicamente la Regione provvede ad informare la Consulta di cui all'articolo 30, circa l'andamento del rilascio delle autorizzazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate.
Art. 4

(prima modificato comma 1 e abrogati commi 2 e 4 da art. 2 L.R. 25 giugno 1996 n. 20 , modificato comma 1 da art. 5 L.R. 5 aprile 2011 n. 2 , modificati commi 1 e 3 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2 poi abrogato da art. 4 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

Messa a dimora delle piantine
abrogato.
Art. 5

(prima sostituito comma 4 e aggiunto comma 4 bis da art. 3 L.R. 25 giugno 1996 n. 20 , poi modificati commi 1, 4, 4 bis da art. 6 L.R. 5 aprile 2011 n. 2 , modificati commi 1, 2, 3 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi modificati commi 1, 2, 3 e 4 bis da art. 5 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

Collaudo e riconoscimento
1. La Regione, entro un anno dalla data di ultimazione dell'impianto, effettua il collaudo volto ad accertare che esso sia conforme alla domanda ... e risponda alle prescrizioni eventualmente impartite ai fini della messa a dimora. Può richiedere allo scopo la esibizione di ogni opportuna documentazione e certificazione.
2. Eseguito il collaudo con esito positivo, la Regione rilascia l'attestazione di riconoscimento della tartufaia controllata o coltivata e detta ogni opportuna prescrizione sulla conduzione delle tartufaie che il richiedente dovrà sottoscrivere per presa visione e accettazione. Il richiedente dovrà sottoscrivere le prescrizioni contenute nell'attestazione di riconoscimento.
3. Qualora dall'esito del collaudo risulti che l'impianto, pur non essendo allo stato idoneo, possa divenirlo con appropriate modifiche, la Regione assegna un termine congruo per regolarizzare la piantagione, decorso il quale, previa ogni ulteriore verifica, adotta i provvedimenti del caso.
4. Coloro che conducono le tartufaie controllate o coltivate hanno diritto di proprietà sui tartufi ivi prodotti, di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse, ai sensi dell' art. 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 Sito esterno. Le tabelle, poste ad almeno 2,50 metri dal suolo, devono essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo. La scritta, autorizzata, in stampatello e ben leggibile, riporta: Raccolta di tartufi riservata.
4 bis. Ai soggetti privati non è consentita in alcun caso l'apposizione di tabelle di divieto della ricerca e della raccolta dei tartufi negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini dei fiumi, torrenti, scolatoi pubblici di proprietà demaniale e nella porzione di territorio adiacente risultante demaniale dalla cartografia catastale, anche se confinanti con i terreni che essi conducono. ...
Art. 6
Controlli e revoca
1. La Regione effettua controlli almeno ogni cinque anni sulla buona conduzione della tartufaia ed ha facoltà di revocare il riconoscimento della tartufaia controllata o ... qualora vengano a mancare, nel prosieguo del tempo, i requisiti essenziali che lo avevano consentito oppure non vengano rispettate le prescrizioni dettate per la conduzione ai sensi dell'art. 5. Alla revoca consegue l'obbligo di rimozione delle tabelle apposte entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Art. 7

(sostituiti commi 1 e 2 da art. 7 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi modificato comma 2 da art. 7 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

Vivai
1. La produzione vivaistica di piante tartufigene è assoggettata alla disciplina di cui alla legge regionale 20 gennaio 2004, n. 3 (Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31) e alla legge regionale 6 luglio 2007, n. 10 (Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione) per le specie di cui in allegato alla stessa.
2. La Regione con proprio atto definisce i criteri e le modalità per il controllo e la certificazione delle piante tartufigene, prevedendo il relativo disciplinare di produzione.
Titolo III
DELLA RACCOLTA DEL TARTUFO
Capo I
Autorizzazione e modalità
Art. 8

(prima modificato comma 1 da art. 4 L.R. 25 giugno 1996 n. 20, poi aggiunto comma 3 bis da art. 8 L.R. 5 aprile 2011 n. 2 , modificati commi 1 e 2 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi modificati commi 1, 2, 3 bis e 5 da art. 8 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

Autorizzazione alla raccolta
1. L'attività di ricerca e raccolta dei tartufi è consentita previa autorizzazione amministrativa rilasciata dalla Regione.
2. La domanda di autorizzazione è presentata alla Regione, secondo le modalità stabilite con apposito atto della Giunta Regionale.
3. L'autorizzazione è concessa mediante rilascio di apposito tesserino di idoneità a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo. Essa è subordinata all'esito favorevole di un esame volto ad accertare nel candidato la conoscenza della specie e varietà dei tartufi, delle modalità di raccolta dei medesimi, della legislazione statale e regionale vigente in materia. L'esame consiste in una prova basata su risposte a quesiti posti sugli argomenti sopra indicati.
3 bis. La Regione, direttamente o attraverso le Associazioni locali dei raccoglitori, può promuovere lo svolgimento di corsi di formazione e preparazione volti a sostenere l'esame di cui al comma 3 senza oneri per l'amministrazione.
4. Le autorizzazioni alla raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale.
5. L'età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai quattordici anni. I minori di anni quattordici possono assistere alle fasi di cerca e di raccolta.
6. Non sono soggetti agli obblighi di cui ai precedenti commi il proprietario, l'usufruttuario o il coltivatore del fondo nonché i rispettivi familiari e dipendenti.
Art. 9

(prima modificato comma 1, lett. a) comma 2, comma 3 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi sostituito articolo da art. 9 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

Commissione d'esame
1. La Regione istituisce una o più commissioni per l'abilitazione alla raccolta e ne regola, con atti propri, il funzionamento e la durata.
2. La Commissione d'esame è composta da due collaboratori con competenze tecniche e da un dirigente regionale con funzione di presidente.
3. La Commissione d'esame può svolgere le prove anche in sedi decentrate e può accorpare le sedi di esame per ambiti sovraprovinciali.
4. Per il funzionamento della Commissione non sono previsti oneri a carico della Regione.
Art. 10

(modificato comma 2 da art. 4 L.R. 25 giugno 1996 n. 20, poi modificati commi 1 e 3 da art. 10 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

Tesserino di idoneità
1. Il tesserino deve contenere le generalità e la fotografia del titolare; ha validità per dieci anni ed è rinnovato su domanda del titolare, senza ripetizione dell'esame di cui all'art. 8.
2. Quando l'autorizzazione alla ricerca e raccolta sia stata revocata, una nuova autorizzazione non può essere rilasciata prima di cinque anni e deve essere preceduta da un nuovo esame con esito positivo.
3. La Giunta regionale predispone un modello di tesserino uniforme per tutto il territorio regionale. ...
Art. 11
Tassa di concessione regionale
1. La tassa di concessione regionale per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi, di durata annuale, è determinata nella misura prevista dalla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con il decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158).
Art. 12

(prima modificato comma 1 da art. 4, sostituiti lett. c) del comma 2 e l'intero comma 4 da art. 5 L.R. 25 giugno 1996 n. 20, poi sostituita lett. c) del comma 2 da art. 12 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

Modalità di raccolta
1. La ricerca e raccolta dei tartufi, da chiunque eseguita, deve essere effettuata esclusivamente con l'ausilio di non più di due cani per ciascun cercatore, salvo quanto previsto al successivo art. 15 e nei regolamenti di cui al successivo art. 21, e con l'impiego di apposito attrezzo (vanghetto o vangarola) di larghezza non superiore a cm. 6; lo scavo deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato; i cani debbono essere tenuti al guinzaglio, quando i raccoglitori, per raggiungere zone di libera raccolta, attraversino tartufaie riconosciute, utilizzando gli accessi che all'uopo, ove occorra, vanno previsti all'atto del rilascio della autorizzazione.
2. Sono in ogni caso vietate:
a) la lavorazione andante del terreno tartufigeno, nel periodo di raccolta dei tartufi;
b) la raccolta dei tartufi immaturi;
c) la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne e comunque da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.
3. Il raccoglitore ha l'obbligo di provvedere, subito dopo la raccolta, alla riempitura di ogni buca che abbia aperto.
4. Nelle zone di libera raccolta, il quantitativo massimo giornaliero raccoglibile per cercatore è fissato in Kg. 1.Qualora venga raccolto un solo esemplare di tartufo di peso superiore, il quantitativo massimo è elevato al peso dello stesso.
Art. 13

(prima sostituiti primo periodo e lett. c) del comma 1 e l'intero comma 3 da art. 6 L.R. 25 giugno 1996 n. 20 poi modificati lett. f) del comma 1 e il comma 4 da art. 9 L.R. 5 aprile 2011 n. 2 , modificato comma 3 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi aggiunta lett. h) al comma 2 e sostituiti commi 3 e 4 da art. 13 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

Calendario
1. Nelle tartufaie coltivate, riconosciute ai sensi della presente legge, la ricerca e la raccolta sono consentite in qualunque periodo dell'anno. Nel restante territorio regionale la ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite nei soli periodi seguenti:
a) Tuber magnatum (Tartufo bianco):
dal 1° settembre al 20 gennaio per le zone di pianura,
dal 20 settembre al 20 gennaio per le zone di collina;
b) Tuber melanosporum :
dal 1° novembre al 31 marzo per tutte le zone;
c) Tuber aestivum :
dal 1° maggio al 30 giugno per le zone di pianura e dal 1° maggio al 31 luglio per le zone di collina
d) Tuber uncinatum :
dal 20 settembre al 31 gennaio per tutte le zone;
e) Tuber brumale e sua varietà moschatum :
dal 1° dicembre al 30 aprile per tutte le zone;
f) Tuber albidum (bianchetto):
dal 1° dicembre al 15 aprile per le zone di pianura;
dal 1° dicembre al 30 aprile per le zone di collina;
g) Tuber macrosporum :
dal 1° settembre al 20 gennaio per le zone di pianura,
dal 20 settembre al 20 gennaio per le zone di collina.
h) Tuber mesentericum: dal 1° settembre al 31 gennaio per tutte le zone.
2. Agli effetti del presente calendario si considerano zone di pianura quelle a nord delle strade statali n. 9 Emilia e n. 16 Adriatica e zone di collina quelle a sud delle stesse.
3. La Regione su conforme parere di uno dei centri od istituti di ricerca specializzati, di cui all'articolo 2 della legge n. 752 del 1985, e sentita la Consulta di cui all'articolo 30, con proprio atto può variare il calendario per ambiti omogenei sub-regionali di raccolta in relazione alle peculiarità di presenza e di periodo di maturazione dei tartufi. In tal caso, la Regione è tenuta a dare adeguata pubblicità alle variazioni intervenute.
4. I centri e gli istituti di ricerca di cui alla legge n. 752 del 1985, che presentino un adeguato progetto o programma di attività, possono essere autorizzati dalla Regione alla raccolta per scopi scientifici e di studio anche in deroga al calendario ed alle disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della presente legge. Le persone da autorizzare devono essere chiaramente individuate e nominalmente indicate.
Art. 14

(prima modificato comma 1 e aggiunto comma 3 bis da art. 10 L.R. 5 aprile 2011 n. 2 , modificato comma 3 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi sostituito comma 1 e abrogato comma 3 da art. 14 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

Zone geografiche di raccolta
1. La delimitazione e la denominazione delle zone geografiche di raccolta, di cui all'articolo 7, comma quinto, della legge n. 752 del 1985, sono definite dalla Giunta regionale in relazione alle caratteristiche dei prodotti, sentita la Consulta di cui all'articolo 30.
2. La delimitazione viene definita mediante idonea rappresentazione cartografica sulla base di adeguati studi sulla distribuzione delle diverse specie di tartufi nei vari ambiti territoriali.
3. abrogato.
3 bis. La Regione, attraverso idonei provvedimenti, promuove forme di gestione e interventi per le aree forestali finalizzati alla conservazione ed alla valorizzazione della produzione del tartufo anche incentivando la collaborazione fra associazioni dei tartufai e proprietari dei terreni.
Art. 15

(prima sostituito da art. 7 L.R. 25 giugno 1996 n. 20 , modificato comma 2 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi modificati commi 2 e 3 da art. 15 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

Raccolta nelle aree di tutela della fauna selvatica
1. La ricerca e la raccolta dei tartufi nelle oasi di protezione della fauna selvatica, nelle zone di rifugio,nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agri-turistico-venatorie, istituite ai sensi della L.R. 15 febbraio 1994, n.8, sono consentite con l'ausilio di un solo cane percercatore.
2. La Regione...può, con proprio atto, vietare o disporre limitazioni alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi nelle oasi, zone ed aziende di cui al comma 1 qualora si manifesti il pericolo di alterazione dell'ecosistema o dell'equilibrio faunistico.
3. Nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie, per effettuare la ricerca e la raccolta dei tartufi è obbligatorio segnalare la presenza. A tal fine il cercatore deposita gli estremi del tesserino autorizzatorio negli appositi contenitori che i proprietari delle aziende sono obbligati a collocare in luoghi facilmente visibili ed accessibili, o segnala la propria presenza secondo altre modalità stabilite dal regolamento delle aziende stesse.
4. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate:
a) nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie, nei giorni in cui è consentita la caccia vagante, durante le battute di caccia al cinghiale in squadra e caccia di selezione, nonché nelle zone umide delle stesse aziende nei giorni in cui viene esercitata la caccia da appostamento fisso;
b) nelle oasi, zone ed aziende, di cui al comma 1 dal 1° aprile al 30 giugno per le zone di pianura e dal 1° febbraio al 30 giugno per le zone di collina.
5. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 21.
Capo II
Vigilanza e sanzioni
Art. 16
Vigilanza
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge compete alla Regione che, per l'accertamento delle infrazioni, si avvale, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, degli agenti del Corpo forestale dello Stato, della polizia provinciale, della polizia municipale e delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi della legge regionale 3 luglio 1989 n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica).
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione può avvalersi anche delle guardie giurate designate da cooperative, consorzi enti ed associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e della fauna e la salvaguardia dell'ambiente, nonché dei dipendenti della Regione Emilia-Romagna e degli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversità cui il rispettivo ordinamento conferisca la qualifica di agente di polizia giudiziaria.
Art. 17

(prima modificato comma 1 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi sostituito da art. 17 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

Sanzioni amministrative pecuniarie
1. L'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge è regolata dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
2. I verbali di accertamento delle infrazioni di cui all'articolo 18 sono trasmessi alla struttura regionale competente per l'applicazione delle previste sanzioni amministrative. I verbali di accertamento della avvenuta raccolta di tartufi senza la prescritta abilitazione ovvero senza previo pagamento della tassa di concessione regionale sono trasmessi anche all'ufficio regionale competente per applicazione delle ulteriori sanzioni di natura tributaria previste dalla legge regionale 23 agosto 1979, n. 26 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali).
Art. 18

(già sostituito da art. 8 L.R. 25 giugno 1996 n.20, poi modificato comma 1 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38 , ancora modificate lett. h), i), o) e aggiunte lett. o bis), s bis), s ter) comma 1 da art. 11 L.R. 5 aprile 2011 n. 2 , modificata lett. e) comma 1 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2. Ancora modificate lett. e), s) e s ter) comma 1 da art. 18 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

Infrazioni sanzionate e loro ammontare
1. Le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alla presente legge ed alla Legge 16 dicembre 1985, n. 752 Sito esterno sono determinate nella misura seguente:
a) ricerca e raccolta di tartufi senza l'ausilio del cane addestrato: da 516 Euro a 1.549 Euro; ricerca e raccolta di tartufi con l'ausilio di più di un cane nelle fattispecie di cui all'art. 15 e più di due cani in tutte le altre fattispecie: da 516 Euro a 1.549 Euro;
b) scavo con attrezzi diversi da quelli consentiti ai sensi dell'art. 12: da 516 Euro a 1.549 Euro;
c) lavorazione andante del terreno, nel periodo di raccolta dei tartufi: per ogni mille metri quadrati di terreno, da 516 Euro a 1.549 Euro;
d) apertura di buche al di fuori dei punti in cui il cane abbia iniziato lo scavo o mancato riempimento con la terra prima estratta di qualsiasi buca aperta: per ogni cinque buche o frazione di cinque aperte e non riempite a regola d'arte: da 103 Euro a 516 Euro;
e) ricerca e raccolta di tartufi senza essere muniti del tesserino prescritto, semprechè non se ne dimostri il possesso e la regolarità, esibendolo, nel termine perentorio di venti giorni dalla data di contestazione dell'infrazione, all'autorità della Regione preposta all'applicazione delle sanzioni: da 516 Euro a 1.549 Euro, ferma restando, per le ipotesi ivi previste, l'applicabilità delle sanzioni di cui al primo comma dell'art. 6 della L.R. 23 agosto 1979, n. 26;
f) ricerca e raccolta di tartufi nelle aree rimboschite, purché adeguatamente tabellate, per un periodo di quindici anni dalla data di messa a dimora dell'impianto: da 516 Euro a 1.549 Euro;
g) ricerca e raccolta di tartufi in periodo di divieto: da 516 Euro a 1.549 Euro;
h) raccolta di tartufi oltre i limiti massimi di quantità consentiti per cercatore: da 516 Euro a 1.549 Euro;
i) raccolta e commercio di tartufi immaturi: da 516 Euro a 1.549 Euro;
l) ricerca e raccolta di tartufi durante le ore notturne e negli orari di divieto: da 516 Euro a 1.549 Euro;
m) ricerca e raccolta di tartufi entro zone autorizzate e tabellate quali tartufaie controllate o coltivate, anche consorziali: da 516 Euro a 1.549 Euro;
n) ricerca e raccolta di tartufi nelle zone di rifugio, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie e nelle oasi di protezione della fauna selvatica, in violazione dei divieti cui all'art. 15: da 516 Euro a 1.549 Euro;
o) apposizione o mantenimento di tabelle di riserva ai sensi dell' art. 3 della Legge n. 752/85 Sito esterno nelle tartufaie non riconosciute come coltivate o controllate: da 1.549 Euro a 4.647 Euro;
o bis) apposizione o mantenimento di tabelle di riserva ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 752 del 1985 nei terreni di cui all'articolo 5, comma 4 bis della presente legge: da 1.549 Euro a 4.647 Euro;
p) commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta o senza il rispetto delle modalità prescritte dall' art. 7 della Legge n. 752/85 Sito esterno: da 516 Euro a 1.549 Euro;
q) lavorazione e commercio di tartufi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di cui all' art. 8 della Legge n. 752/85 Sito esterno: da 516 Euro a 1.549 Euro;
r) commercio di tartufi conservati, senza il rispetto delle modalità prescritte dagli artt. 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della Legge n. 752/85 Sito esterno, salvo che il fatto non costituisca reato, a norma degli artt. 515 e 516 del codice penale: da 516 Euro a 1.549 Euro;
s) mancata segnalazione della presenza di cui al comma 3 dell'art. 15: da 51 Euro a 154 Euro. La sanzione non si applica in assenza degli appositi contenitori, o di mancata regolamentazione delle presenze da parte delle aziende stesse.
s bis) mancato rispetto del disciplinare di produzione delle piante tartufigene adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 2: da 250 euro a 1.500 Euro;
s ter) cessione a qualunque titolo di piante dichiarate tartufigene, non conformi al disciplinare di produzione delle piante tartufigene adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 2 o a medesime procedure di certificazione riconosciute a livello europeo, nazionale o regionale: da 1.000 euro a 6.000 euro.
Art. 19

(modificato comma 2 e sostituito comma 3 da art. 9 L.R.25 giugno 1996 n. 20 , modificati commi 2, 5 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi modificato comma 2 e sostituito comma 5 da art. 19 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

Sanzioni amministrative
1. Le infrazioni di cui all'articolo precedente comportano la confisca del prodotto.
2. Nei casi di infrazione di cui alla lettera o) del comma 1 dell'art. 18, ove il trasgressore non rimuova le tabelle abusive, la Regione provvede d'ufficio, previa diffida, ponendo la relativa spesa a carico del trasgressore.
3. L'autorizzazione alla raccolta viene sospesa ed il tesserino ritirato per un periodo massimo di due anni qualora il titolare incorra in una delle infrazioni previste alle lettere g) ed l) del precedente art.18. Per altre infrazioni alle modalità di ricerca e raccolta sanzionate dall'art. 18, la sospensione dell'autorizzazione ed il ritiro per un periodo massimo di due anni avviene qualora, nell'arco di un quinquennio, il titolare incorra in più di due di esse.
4. Alla terza sospensione consegue la revoca dell'autorizzazione alla raccolta.
5. La sospensione e la revoca dell'autorizzazione sono disposte dalla Regione.
Titolo IV
AREE PUBBLICHE
Art. 20

(prima aggiunti commi 3 bis e 3 ter da art. 12 L.R. 5 aprile 2011 n. 2 , poi modificati commi 2, 4 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, in seguito modificati commi 2, 3 bis, 4 e 5 da art. 20 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

Tutela e valorizzazione delle aree pubbliche
1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 21 rimane invariata, nelle aree costituenti il patrimonio agro - forestale dello Stato, della Regione e degli Enti locali territoriali ove si esercita la raccolta dei tartufi, la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Gli enti di cui al comma 1 potranno richiedere alle Regione, anche su proposta delle associazioni dei tartufai maggiormente rappresentative, il riconoscimento di tali aree o parti di esse quali tartufaie controllate o coltivate a norma degli artt. 3 e seguenti.
3. Gli enti di cui al primo comma possono avvalersi della collaborazione delle associazioni dei tartufai interessate nella costituzione e conduzione delle tartufaie controllate e coltivate mediante apposite convenzioni.
3 bis. La Regione può possono avvalersi della collaborazione volontaria e gratuita delle associazioni dei tartufai per il monitoraggio e la manutenzione delle aree tartufigene e delle tartufaie pubbliche attraverso la programmazione di giornate ecologiche.
3 ter. Gli enti locali territoriali di cui al comma 1 ed i Consorzi di bonifica, al fine del mantenimento delle capacità produttive delle aree tartufigene oggetto di libera raccolta, promuovono interventi colturali di messa a dimora di piante tartufigene, manutenzione e forme di tutela degli alberi singoli o in filare, anche avvalendosi, mediante apposita convenzione non onerosa, delle associazioni dei tartufai.
4. Gli Enti locali e gli altri enti o aziende e proprietà pubbliche e coltivate su cui si esercita la vigilanza della Regione possono presentare agli Uffici competenti proposte per la costituzione di nuove tartufaie controllate o coltivate aventi lo scopo di favorire la valorizzazione del patrimonio tartufigeno pubblico.
5. La Giunta regionale emana direttive al riguardo, sentita la Consulta di cui all'articolo 30.
Art. 21

(modificato comma 2 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi modificati commi 2 e 4 da art. 21 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

Regolamentazione della raccolta dei tartufi nelle aree pubbliche
1. I titolari di tesserino rilasciato ai sensi dell'art. 10 sono abilitati alla raccolta dei tartufi nelle aree di cui al comma 1 dell'art. 20 con le limitazioni di cui ai commi seguenti del presente articolo senza il versamento di ulteriori tasse, canoni o diritti.
2. Gli Enti locali e le aziende cui compete la titolarità delle aree di cui al comma 1 dell'art. 20 provvedono ad approvare appositi regolamenti per la disciplina della raccolta dei tartufi nelle aree stesse o a adeguare i regolamenti già esistenti alla presente legge, entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa. Tali regolamenti sono adottati sentite la Regione e le associazioni dei tartufai maggiormente rappresentative.
3. I regolamenti possono prevedere limitazioni temporali e scaglionamenti degli accessi nell'arco della settimana, nell'ambito dei periodi utili per la raccolta fissati dal calendario regionale.
4. Il regime delle aree sulle quali sono istituiti parchi regionali e riserve naturali rimane disciplinato, per quanto riguarda la raccolta dei tartufi, dai rispettivi atti istitutivi, dai loro strumenti di pianificazione e dai relativi regolamenti.
Art. 22

(modificato comma 1 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi ancora modificato comma 1 da art. 22 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

Norme particolari per le tartufaie di enti pubblici
1. Qualora le aree di cui all'art. 20 abbiano ottenuto il riconoscimento di tartufaie controllate o coltivate, la loro regolamentazione dovrà prevedere anche la determinazione del numero massimo giornaliero di raccoglitori che può essere consentito e norme per la concessione degli accessi entro i limiti predetti. Tali regolamenti sono adottati dagli organi delle aziende cui compete la titolarità delle tartufaie, sentite la Regione e le associazioni dei tartufai maggiormente rappresentative.
Art. 23

(modificato comma 2 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi sostituito da art. 23 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

Diritti di uso civico
1. Sono fatti salvi i diritti d'uso civico concernenti la raccolta dei tartufi secondo quanto previsto e richiamato dall'articolo 3, ultimo comma, della legge n. 752 del 1985.
Titolo V
PROMOZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO E DELLA TARTUFICOLTURA

(sostituita rubrica da art. 13 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

Art. 24
Interventi a favore della tartuficoltura
1.
Al secondo comma dell' art. 4 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30, contenente la disciplina degli interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, è aggiunta la seguente lettera:
"f) per la realizzazione o il miglioramento di tartufaie controllate o coltivate: contributo fino al 70% sulla spesa ammessa per i territori classificati montani ai sensi delle norme vigenti, per quelli soggetti a vincolo idrogeologico e per i territori collinari delimitati ai sensi dell' art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984 Sito esterno; contributo fino al 50% della spesa ammessa per i restanti territori. Nell'assegnazione del contributo verrà data priorità agli interventi posti in essere dai consorzi volontari previsti dall' art. 4 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752 Sito esterno, dagli imprenditori agricoli a titolo principale e dagli enti pubblici titolari delle aree riconosciute come tartufaie controllate o coltivate. "
Art. 24 bis

(prima aggiunto da art. 14 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi sostituito comma 2 da art. 2 L.R. 28 dicembre 2021 n. 19)

Interventi e finanziamenti
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 la Regione promuove e sostiene:
a) attività di studio, ricerca, sperimentazione e divulgazione, certificazione di qualità e tracciabilità;
b) attività formative e di aggiornamento di conduttori, raccoglitori, tecnici e personale addetto alla vigilanza;
c) attività di tutela, promozione e valorizzazione commerciale sui mercati locali ed esteri;
d) attività di ripristino ambientale e conservazione del patrimonio tartufigeno.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e per sostenere l'organizzazione e lo sviluppo di fiere, mostre, manifestazioni e convegni riguardanti il tartufo e la tartuficoltura, la Regione può concedere contributi ad enti pubblici e privati. La Giunta regionale definisce con proprio atto i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi.
3. abrogato.
4. I Comuni provvedono, tramite i propri regolamenti del verde pubblico e privato, a valorizzare le piante tartufigene anche sulla base della cartografia di cui all'articolo 24 sexies.
5. Nei territori collinari rientranti nelle aree di cui all'articolo 24 sexies, il taglio di specie arboree ed erbacee lungo le sponde dei corsi d'acqua tiene conto della presenza di specie tartufigene, fatta salva la sicurezza idraulica e la fine della produttività di tali piante.
6. La Regione favorisce intese ed accordi fra tutti i soggetti del territorio interessati alla promozione e valorizzazione del tartufo.
7. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari d'esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
Art. 24 ter

(aggiunto da art. 14 L.R. 5 aprile 2011 n. 2. In seguito sostituito comma 1 da art. 25 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

Eventi
1. La Regione promuove il coordinamento e la predisposizione di un calendario annuale di eventi legati al tartufo.
2. La Regione, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 23 (Disciplina degli itinerari turistici enogastronomici dell'Emilia-Romagna), incentiva la nascita di percorsi di valorizzazione del territorio legati al tartufo.
Art. 24 quater
Università ed Enti di Ricerca
1. La Regione promuove la stipula di convenzioni con Università ed Enti di ricerca regionali, per i fini di cui all'articolo 24 bis, comma 1, lettera a).
2. La Regione promuove altresì collaborazioni e progetti fra le Università e gli Enti di ricerca presenti sul proprio territorio e analoghe istituzioni presenti nelle regioni limitrofe.
Art. 24 quinquies
Conferenza regionale annuale
abrogato.
Art. 24 sexies
Carta regionale delle aree tartufigene
1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, sentiti la Consulta di cui all'articolo 30, la Conferenza agricola di cui all'articolo 39 della legge regionale n. 13 del 2015 e gli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversità e le associazioni dei tartufai e dei tartuficoltori maggiormente rappresentative a livello regionale, la Carta regionale delle aree potenzialmente tartufigene.
2. Per le modifiche della Carta regionale delle aree tartufigene si applica la procedura di cui al comma 1.
Art. 25
Consorzi volontari
1. I consorzi volontari di cui all' art. 4 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752 Sito esterno sono costituiti per atto pubblico.
2. La costituzione dei consorzi può essere promossa anche dagli Enti locali e dalla Città metropolitana di Bologna.
Art. 26
Associazioni locali
1. La Regione favorisce la costituzione di Associazioni locali che, particolarmente attraverso intese tra produttori o proprietari e raccoglitori, Enti locali, Enti gestori dei parchi e Consorzi di bonifica perseguano statutariamente i seguenti scopi:
a) il miglioramento, la valorizzazione e salvaguardia del patrimonio tartuficolo locale e la promozione della corretta attività di raccolta;
b) la valorizzazione del bosco quale elemento essenziale per l'esistenza di tartufaie, nonché la razionalizzazione dei sistemi di manutenzione e di rinnovamento;
c) la salvaguardia del patrimonio tartufigeno regionale dei boschi a produzione dei tartufi dei re demaniali delle piante singole o a filari;
d) la promozione della gastronomia locale e delle potenzialità turistiche e commerciali legate al tartufo ed ai prodotti locali.
2. Con tali Associazioni la Regione può stipulare convenzioni per lo svolgimento di attività volte alla realizzazione dei fini di cui al comma 1.
3. Le Associazioni di cui al comma 1 possono compartecipare o produrre iniziative per la valorizzazione del prodotto. Qualora il loro statuto lo contempli, possono svolgere attività volte alla conservazione, miglioramento e tutela degli ambienti tartufigeni ottenendo specifiche agevolazioni in base alla presente legge.
Titolo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 27

(modificato comma 1 da art. 11 L.R. 25 giugno 1996 n. 20 , in seguito sostituiti rubrica e comma 1, abrogato comma 2 e modificato comma 3 da art. 16 L.R. 5 aprile 2011 n. 2 , modificato comma 3 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi abrogato comma 3 da art. 30 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, o mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).
2. abrogato.
3. abrogato.
Art. 27 bis
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca, fra l'altro, informazioni sui seguenti aspetti:
a) tipologia, caratteristiche e distribuzione territoriale del patrimonio tartuficolo;
b) andamento delle nuove abilitazioni e dei rinnovi periodici dei tesserini per la ricerca e raccolta del tartufo;
c) andamento delle procedure di riconoscimento, controllo e revoca delle tartufaie controllate;
d) andamento delle procedure di riconoscimento delle tartufaie coltivate;
e) modalità ed esiti dell'attività di vigilanza;
f) interventi e risultati delle attività di promozione del patrimonio tartufigeno e della tartuficoltura con particolare riguardo ai percorsi di valorizzazione dell'attività svolta dalle Associazioni locali, dagli enti pubblici e dai privati;
g) distribuzione dei contributi specificando la caratteristica dell'intervento, i beneficiari e l'ammontare delle risorse;
h) eventuali criticità riscontrate nel corso dell'attuazione.
2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
Art. 28
Abrogazione di norme
1. È abrogata la L.R. 11 maggio 1981, n. 13.
2. Sono altresì abrogati il quarto ed il quinto comma dell' art. 11 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2.
Art. 29
Disposizioni transitorie per le tartufaie già riconosciute
1. Restano validi i provvedimenti regionali di riconoscimento di tartufaie adottati ai sensi dell' art. 3, Legge 16 dicembre 1985, n. 752 Sito esterno prima dell'entrata in vigore della presente legge.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge devono essere rimosse le tabelle abusivamente apposte per impedire la raccolta di tartufi, al di fuori delle zone diverse da quelle previste dal comma 1. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui alla lett. n) dell'art. 18.
Art. 30

(prima modificati commi 3 e 4, aggiunto comma 3 bis da art. 17 L.R. 5 aprile 2011 n. 2 , modificati commi 1, 2 e 3 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi sostituito da art. 32 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

Consulta per la tutela e la valorizzazione del tartufo
1. La Regione istituisce una Consulta con funzioni consultive e propositive sui provvedimenti relativi alla tutela e la valorizzazione del tartufo, sui problemi connessi alla regolamentazione della raccolta e su ogni altro problema derivante dall'applicazione della presente legge.
2. La Consulta è presieduta dall'Assessore regionale competente per la materia o da un suo delegato ed è composta dai rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative dei tartufai, dei tartuficoltori, delle associazioni degli agricoltori, della cooperazione e delle associazioni ambientaliste. Possono essere invitati i Comuni e gli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversità sul territorio regionale. Possono altresì essere invitati, con funzione consultiva, esperti e tecnici di settore, di volta in volta individuati a seconda degli argomenti da trattare.
3. La Giunta regionale, con proprio atto, individua i criteri per definire la rappresentatività delle associazioni, nomina i componenti della Consulta e definisce le sue modalità di funzionamento. La Consulta dura in carica cinque anni. La partecipazione ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.


Note del Redattore:

L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

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