LEGGE REGIONALE 02 settembre 1991, n. 24
DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO REGIONALE
(modificato titolo da art. 1 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2021, n. 19BOLLETTINO UFFICIALE n. 368 del 28 dicembre 2021
Art. 1
(prima sostituite lett. a) e b) e aggiunta lett. b bis) comma 1 da art. 2 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi modificata lett. a) e aggiunta lett. b ter) da art. 1 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)
Finalità
1.
La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla
Legge 16 dicembre 1985 n. 752 , disciplina con la presente legge la raccolta, la coltivazione ed il commercio dei tartufi nel proprio territorio assumendo i seguenti criteri ispiratori:
a)
promuovere lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno attraverso la conservazione, il ripristino ed il potenziamento degli ecosistemi naturali nelle zone vocate e la messa a dimora delle piante tartufigene;
b)
promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo pubblico avvalendosi anche del contributo dell'associazionismo di settore;
b bis)
sostenere le potenzialità turistiche, culturali, commerciali ed ambientali legate alla raccolta e commercializzazione del tartufo, attraverso la promozione di manifestazioni fieristiche anche di richiamo sovraregionale e l'avvio di percorsi gastronomici dedicati.
b ter)
promuovere e sostenere lo sviluppo della tartuficoltura.
Note del Redattore:
L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.