LEGGE REGIONALE 02 settembre 1991, n. 24
DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO REGIONALE
(modificato titolo da art. 1 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2021, n. 19BOLLETTINO UFFICIALE n. 368 del 28 dicembre 2021
Art. 10
(modificato comma 2 da art. 4 L.R. 25 giugno 1996 n. 20, poi modificati commi 1 e 3 da art. 10 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)
Tesserino di idoneità
1.
Il tesserino deve contenere le generalità e la fotografia del titolare; ha validità per
dieci anni ed è rinnovato su domanda del titolare, senza ripetizione dell'esame di cui all'art. 8.
2.
Quando l'autorizzazione alla
ricerca e raccolta sia stata revocata, una nuova autorizzazione non può essere rilasciata prima di cinque anni e deve essere preceduta da un nuovo esame con esito positivo.
3.
La Giunta regionale predispone un modello di tesserino uniforme per tutto il territorio regionale.
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Note del Redattore:
L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.