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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 02 settembre 1991, n. 24

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO REGIONALE

(modificato titolo da art. 1 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 368 del 28 dicembre 2021

Art. 12

(prima modificato comma 1 da art. 4, sostituiti lett. c) del comma 2 e l'intero comma 4 da art. 5 L.R. 25 giugno 1996 n. 20, poi sostituita lett. c) del comma 2 da art. 12 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

Modalità di raccolta
1. La ricerca e raccolta dei tartufi, da chiunque eseguita, deve essere effettuata esclusivamente con l'ausilio di non più di due cani per ciascun cercatore, salvo quanto previsto al successivo art. 15 e nei regolamenti di cui al successivo art. 21, e con l'impiego di apposito attrezzo (vanghetto o vangarola) di larghezza non superiore a cm. 6; lo scavo deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato; i cani debbono essere tenuti al guinzaglio, quando i raccoglitori, per raggiungere zone di libera raccolta, attraversino tartufaie riconosciute, utilizzando gli accessi che all'uopo, ove occorra, vanno previsti all'atto del rilascio della autorizzazione.
2. Sono in ogni caso vietate:
a) la lavorazione andante del terreno tartufigeno, nel periodo di raccolta dei tartufi;
b) la raccolta dei tartufi immaturi;
c) la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne e comunque da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.
3. Il raccoglitore ha l'obbligo di provvedere, subito dopo la raccolta, alla riempitura di ogni buca che abbia aperto.
4. Nelle zone di libera raccolta, il quantitativo massimo giornaliero raccoglibile per cercatore è fissato in Kg. 1.Qualora venga raccolto un solo esemplare di tartufo di peso superiore, il quantitativo massimo è elevato al peso dello stesso.

Note del Redattore:

L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

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