LEGGE REGIONALE 02 settembre 1991, n. 24
(modificato titolo da art. 1 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2021, n. 19BOLLETTINO UFFICIALE n. 368 del 28 dicembre 2021
(prima sostituiti primo periodo e lett. c) del comma 1 e l'intero comma 3 da art. 6 L.R. 25 giugno 1996 n. 20 poi modificati lett. f) del comma 1 e il comma 4 da art. 9 L.R. 5 aprile 2011 n. 2 , modificato comma 3 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi aggiunta lett. h) al comma 2 e sostituiti commi 3 e 4 da art. 13 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)
dal 1° settembre al 20 gennaio per le zone di pianura, |
dal 20 settembre al 20 gennaio per le zone di collina; |
dal 1° novembre al 31 marzo per tutte le zone; |
dal 1° maggio al 30 giugno per le zone di pianura e dal 1° maggio al 31 luglio per le zone di collina |
dal 20 settembre al 31 gennaio per tutte le zone; |
dal 1° dicembre al 30 aprile per tutte le zone; |
dal 1° dicembre al 15 aprile per le zone di pianura; |
dal 1° dicembre al 30 aprile per le zone di collina; |
dal 1° settembre al 20 gennaio per le zone di pianura, |
dal 20 settembre al 20 gennaio per le zone di collina. |
L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.