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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 02 settembre 1991, n. 24

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO REGIONALE

(modificato titolo da art. 1 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 368 del 28 dicembre 2021

Art. 14

(prima modificato comma 1 e aggiunto comma 3 bis da art. 10 L.R. 5 aprile 2011 n. 2 , modificato comma 3 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi sostituito comma 1 e abrogato comma 3 da art. 14 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

Zone geografiche di raccolta
1. La delimitazione e la denominazione delle zone geografiche di raccolta, di cui all'articolo 7, comma quinto, della legge n. 752 del 1985, sono definite dalla Giunta regionale in relazione alle caratteristiche dei prodotti, sentita la Consulta di cui all'articolo 30.
2. La delimitazione viene definita mediante idonea rappresentazione cartografica sulla base di adeguati studi sulla distribuzione delle diverse specie di tartufi nei vari ambiti territoriali.
3. abrogato.
3 bis. La Regione, attraverso idonei provvedimenti, promuove forme di gestione e interventi per le aree forestali finalizzati alla conservazione ed alla valorizzazione della produzione del tartufo anche incentivando la collaborazione fra associazioni dei tartufai e proprietari dei terreni.

Note del Redattore:

L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

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