Infrazioni sanzionate e loro ammontare
a)
ricerca e raccolta di tartufi senza l'ausilio del cane addestrato: da 516 Euro a 1.549 Euro; ricerca e raccolta di tartufi con l'ausilio di più di un cane nelle fattispecie di cui all'art. 15 e più di due cani in tutte le altre fattispecie: da 516 Euro a 1.549 Euro;
b)
scavo con attrezzi diversi da quelli consentiti ai sensi dell'art. 12: da 516 Euro a 1.549 Euro;
c)
lavorazione andante del terreno, nel periodo di raccolta dei tartufi: per ogni mille metri quadrati di terreno, da 516 Euro a 1.549 Euro;
d)
apertura di buche al di fuori dei punti in cui il cane abbia iniziato lo scavo o mancato riempimento con la terra prima estratta di qualsiasi buca aperta: per ogni cinque buche o frazione di cinque aperte e non riempite a regola d'arte: da 103 Euro a 516 Euro;
e)
ricerca e raccolta di tartufi senza essere muniti del tesserino prescritto, semprechè non se ne dimostri il possesso e la regolarità, esibendolo, nel termine perentorio di venti giorni dalla data di contestazione dell'infrazione, all'autorità della Regione preposta all'applicazione delle sanzioni: da 516 Euro a 1.549 Euro, ferma restando, per le ipotesi ivi previste, l'applicabilità delle sanzioni di cui al
primo comma dell'art. 6 della L.R. 23 agosto 1979, n. 26;
f)
ricerca e raccolta di tartufi nelle aree rimboschite, purché adeguatamente tabellate, per un periodo di quindici anni dalla data di messa a dimora dell'impianto: da 516 Euro a 1.549 Euro;
g)
ricerca e raccolta di tartufi in periodo di divieto: da 516 Euro a 1.549 Euro;
h)
raccolta di tartufi oltre i limiti massimi di quantità consentiti per cercatore: da 516 Euro a 1.549 Euro;
i)
raccolta e commercio di tartufi immaturi: da 516 Euro a 1.549 Euro;
l)
ricerca e raccolta di tartufi durante le ore notturne e negli orari di divieto: da 516 Euro a 1.549 Euro;
m)
ricerca e raccolta di tartufi entro zone autorizzate e tabellate quali tartufaie controllate o coltivate, anche consorziali: da 516 Euro a 1.549 Euro;
n)
ricerca e raccolta di tartufi nelle zone di rifugio, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie e nelle oasi di protezione della fauna selvatica, in violazione dei divieti cui all'art. 15: da 516 Euro a 1.549 Euro;
o)
apposizione o mantenimento di tabelle di riserva ai sensi dell'
art. 3 della Legge n. 752/85 nelle tartufaie non riconosciute come coltivate o controllate: da 1.549 Euro a 4.647 Euro;
o bis)
apposizione o mantenimento di tabelle di riserva ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 752 del 1985 nei terreni di cui all'articolo 5, comma 4 bis della presente legge: da 1.549 Euro a 4.647 Euro;
p)
commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta o senza il rispetto delle modalità prescritte dall'
art. 7 della Legge n. 752/85 : da 516 Euro a 1.549 Euro;
q)
lavorazione e commercio di tartufi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'
art. 8 della Legge n. 752/85 : da 516 Euro a 1.549 Euro;
r)
commercio di tartufi conservati, senza il rispetto delle modalità prescritte dagli artt. 9, 10, 11, 12, 13 e 14
della Legge n. 752/85 , salvo che il fatto non costituisca reato, a norma degli artt. 515 e 516 del codice penale: da 516 Euro a 1.549 Euro;
s)
mancata segnalazione della presenza di cui al comma 3 dell'art. 15: da 51 Euro a 154 Euro. La sanzione non si applica in assenza degli appositi contenitori, o di mancata regolamentazione delle presenze da parte delle aziende stesse.
s bis)
mancato rispetto del disciplinare di produzione delle piante tartufigene adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 2: da 250 euro a 1.500 Euro;
s ter)
cessione a qualunque titolo di piante dichiarate tartufigene, non conformi al disciplinare di produzione delle piante tartufigene adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 2 o a medesime procedure di certificazione riconosciute a livello europeo, nazionale o regionale: da 1.000 euro a 6.000 euro.