LEGGE REGIONALE 02 settembre 1991, n. 24
DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO REGIONALE
(modificato titolo da art. 1 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2021, n. 19BOLLETTINO UFFICIALE n. 368 del 28 dicembre 2021
Art. 21
(modificato comma 2 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi modificati commi 2 e 4 da art. 21 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)
Regolamentazione della raccolta dei tartufi nelle aree pubbliche
e nelle aree protette
1.
I titolari di tesserino rilasciato ai sensi dell'art. 10 sono abilitati alla raccolta dei tartufi nelle aree di cui al comma 1 dell'art. 20 con le limitazioni di cui ai commi seguenti del presente articolo senza il versamento di ulteriori tasse, canoni o diritti.
2.
Gli Enti locali e le aziende cui compete la titolarità delle aree di cui al comma 1 dell'art. 20 provvedono ad approvare appositi regolamenti per la disciplina della raccolta dei tartufi nelle aree stesse o a adeguare i regolamenti già esistenti alla presente legge, entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa.
Tali regolamenti sono adottati sentite la Regione e le associazioni dei tartufai maggiormente rappresentative.
3.
I regolamenti possono prevedere limitazioni temporali e scaglionamenti degli accessi nell'arco della settimana, nell'ambito dei periodi utili per la raccolta fissati dal calendario regionale.
4.
Il
regime delle aree sulle quali sono istituiti parchi regionali e riserve naturali rimane disciplinato, per quanto riguarda la raccolta dei tartufi, dai rispettivi atti istitutivi, dai loro strumenti di pianificazione e dai relativi regolamenti.
Note del Redattore:
L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.