LEGGE REGIONALE 02 settembre 1991, n. 24
DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO REGIONALE
(modificato titolo da art. 1 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2021, n. 19BOLLETTINO UFFICIALE n. 368 del 28 dicembre 2021
Art. 23
(modificato comma 2 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi sostituito da art. 23 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)
Diritti di uso civico
1.
Sono fatti salvi i diritti d'uso civico concernenti la raccolta dei tartufi secondo quanto previsto e richiamato dall'articolo 3, ultimo comma, della legge n. 752 del 1985.
Note del Redattore:
L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.