LEGGE REGIONALE 02 settembre 1991, n. 24
DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO REGIONALE
(modificato titolo da art. 1 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2021, n. 19BOLLETTINO UFFICIALE n. 368 del 28 dicembre 2021
Art. 30
(prima modificati commi 3 e 4, aggiunto comma 3 bis da art. 17 L.R. 5 aprile 2011 n. 2 , modificati commi 1, 2 e 3 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi sostituito da art. 32 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)
Consulta per la tutela e la valorizzazione del tartufo
1.
La Regione istituisce una Consulta con funzioni consultive e propositive sui provvedimenti relativi alla tutela e la valorizzazione del tartufo, sui problemi connessi alla regolamentazione della raccolta e su ogni altro problema derivante dall'applicazione della presente legge.
2.
La Consulta è presieduta dall'Assessore regionale competente per la materia o da un suo delegato ed è composta dai rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative dei tartufai, dei tartuficoltori, delle associazioni degli agricoltori, della cooperazione e delle associazioni ambientaliste. Possono essere invitati i Comuni e gli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversità sul territorio regionale. Possono altresì essere invitati, con funzione consultiva, esperti e tecnici di settore, di volta in volta individuati a seconda degli argomenti da trattare.
3.
La Giunta regionale, con proprio atto, individua i criteri per definire la rappresentatività delle associazioni, nomina i componenti della Consulta e definisce le sue modalità di funzionamento. La Consulta dura in carica cinque anni. La partecipazione ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.
Note del Redattore:
L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.