LEGGE REGIONALE 02 settembre 1991, n. 24
DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO REGIONALE
(modificato titolo da art. 1 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2021, n. 19BOLLETTINO UFFICIALE n. 368 del 28 dicembre 2021
Art. 7
(sostituiti commi 1 e 2 da art. 7 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi modificato comma 2 da art. 7 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)
Vivai
1.
La produzione vivaistica di piante tartufigene è assoggettata alla disciplina di cui alla legge regionale 20 gennaio 2004, n. 3 (Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31) e alla legge regionale 6 luglio 2007, n. 10 (Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione) per le specie di cui in allegato alla stessa.
2.
La Regione con proprio atto definisce i criteri e le modalità per il controllo e la certificazione delle piante tartufigene, prevedendo il relativo disciplinare di produzione.
Note del Redattore:
L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.