LEGGE REGIONALE 02 settembre 1991, n. 24
DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO REGIONALE
(modificato titolo da art. 1 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2021, n. 19BOLLETTINO UFFICIALE n. 368 del 28 dicembre 2021
Art. 9
(prima modificato comma 1, lett. a) comma 2, comma 3 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi sostituito articolo da art. 9 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)
Commissione d'esame
1.
La Regione istituisce una o più commissioni per l'abilitazione alla raccolta e ne regola, con atti propri, il funzionamento e la durata.
2.
La Commissione d'esame è composta da due collaboratori con competenze tecniche e da un dirigente regionale con funzione di presidente.
3.
La Commissione d'esame può svolgere le prove anche in sedi decentrate e può accorpare le sedi di esame per ambiti sovraprovinciali.
4.
Per il funzionamento della Commissione non sono previsti oneri a carico della Regione.
Note del Redattore:
L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.