LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1992, n. 2
NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER I SERVIZI RADIOTELEVISIVI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 5 del 15 gennaio 1992
Art. 1
Finalità
1. La presente legge regola i compiti, funzionamento ed elezione del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi in attuazione dell'art. 7 della Legge n. 223 del 6 agosto 1990 " Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato" ed in relazione alle competenze dalla stessa assegnate alle Regioni.