LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1992, n. 2
NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER I SERVIZI RADIOTELEVISIVI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 5 del 15 gennaio 1992
Art. 10
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 9 della presente legge, si fa fronte con gli stanziamenti di spesa annualmente autorizzati nel Capitolo 00350 " Compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti o privati a favore del Consiglio Regionale, convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche", a norma di quanto disposto dall'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31.