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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1992, n. 2

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER I SERVIZI RADIOTELEVISIVI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 5 del 15 gennaio 1992

Art. 2
Composizione, elezione e durata
1. Il Consiglio regionale elegge, all'inizio della legislatura, con voto limitato a due terzi, il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, formato da nove membri. Essi durano in carica quanto il Consiglio; sono rieleggibili e devono essere scelti fra esperti nelle discipline attinenti la comunicazione radiotelevisiva.
2. Il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei componenti, elegge fra i membri del Comitato il Presidente.
3. Il Comitato, entro novanta giorni dalla sua prima costituzione, adotta a maggioranza dei due terzi dei componenti per le prime due votazioni, poi a maggioranza semplice, un regolamento per il proprio funzionamento, da sottoporre alla approvazione del Consiglio regionale.
4. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di uno o più componenti del Comitato, il Consiglio regionale provvede alle nuove nomine nel rispetto della rappresentanza delle minoranze presenti in Consiglio regionale.
5. Salve restando le procedure previste dalla LR n. 18 del 1980, ai fini della nomina ogni soggetto interessato può formulare candidature, corredata di curricula, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
6. A tale fine l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale darà adeguata pubblicità dell'inizio del procedimento di nomina e del termine finale per la presentazione delle candidature. Le candidature presentate verranno sottoposte ad una esame istruttorio da parte della Commissione consiliare competente. Possono essere votate in Consiglio solo le candidature presentate entro il termine prescritto.

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