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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1992, n. 2

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER I SERVIZI RADIOTELEVISIVI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 5 del 15 gennaio 1992

Art. 3
Incompatibilità
1. I Consiglieri e i collaboratori regionali non possono rivestire la carica di componenti del Comitato radiotelevisivo.
2. I componenti del Comitato radiotelevisivo non possono detenere quote di proprietà, nè avere rapporto di lavoro dipendente, nè ricoprire incarichi societari o dirigenziali all'interno o per conto delle società concessionarie del servizio pubblico o imprese radiotelevisive private, nonchè in quelle di produzione e distribuzione degli impianti, di produzione e distribuzione di programmi o di produzione o gestione di pubblicità. Analogo divieto opera con riferimento alle società ad esse direttamente o indirettamente collegate o da esse controllate.
3. Il Presidente del Comitato radiotelevisivo non può svolgere alcun tipo di attività professionale per conto delle società e imprese di cui al comma 2. Gli altri membri del Comitato non devono svolgere nessun tipo di attività professionale continuativa e devono comunicare all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale l'attivazione di eventuali rapporti professionali definiti nel tempo e non reiterati. La corrispondente documentazione viene inviata alla Commissione competente.
4. La violazione degli obblighi stabiliti dal presente articolo comporta la decadenza dall'ufficio.

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