LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1992, n. 2
NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER I SERVIZI RADIOTELEVISIVI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 5 del 15 gennaio 1992
Art. 6
Rapporti con altri organi
1. In relazione all'art. 7, comma 5, della Legge n. 223 del 1990 , il Comitato esercita, d' intesa con la Regione, le attività che possono essergli richieste dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e dal garante per la radiodiffusione e l'editoria nell'ambito dello svolgimento delle funzioni per essi previste dalla normativa sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.
2. Rientrando in particolare nelle attività di cui al comma precedente la tenuta di un registro delle imprese radiotelevisive e radiofoniche operanti in ambito regionale e la pubblicazione degli indici si ascolto delle emittenti e reti radiofoniche e televisive pubbliche e private.
3. Esso inoltre intrattiene rapporti con il Consiglio consultivo degli utenti di cui all'art. 28 della Legge n. 223 del 1990 .
4. Il Comitato regionale RAI - TV, sentita la Commissione regionale per la realizzazione della parità tra uomini e donne, può assumere iniziative in materia di azioni positive di cui all'art. 11 della Legge n. 223 del 1990 ed in attuazione della Legge n. 125 del 1991 .
5. Per le suddette attività il Comitato medesimo formula proposte al Consiglio regionale ed alla Giunta, nell'ambito delle previsioni di cui al successivo art. 7.