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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1992, n. 2

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER I SERVIZI RADIOTELEVISIVI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 5 del 15 gennaio 1992

Art. 6
Rapporti con altri organi
1. In relazione all'art. 7, comma 5, della Legge n. 223 del 1990 Sito esterno, il Comitato esercita, d' intesa con la Regione, le attività che possono essergli richieste dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e dal garante per la radiodiffusione e l'editoria nell'ambito dello svolgimento delle funzioni per essi previste dalla normativa sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.
2. Rientrando in particolare nelle attività di cui al comma precedente la tenuta di un registro delle imprese radiotelevisive e radiofoniche operanti in ambito regionale e la pubblicazione degli indici si ascolto delle emittenti e reti radiofoniche e televisive pubbliche e private.
3. Esso inoltre intrattiene rapporti con il Consiglio consultivo degli utenti di cui all'art. 28 della Legge n. 223 del 1990 Sito esterno.
4. Il Comitato regionale RAI - TV, sentita la Commissione regionale per la realizzazione della parità tra uomini e donne, può assumere iniziative in materia di azioni positive di cui all'art. 11 della Legge n. 223 del 1990 Sito esterno ed in attuazione della Legge n. 125 del 1991 Sito esterno.
5. Per le suddette attività il Comitato medesimo formula proposte al Consiglio regionale ed alla Giunta, nell'ambito delle previsioni di cui al successivo art. 7.

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