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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1992, n. 2

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER I SERVIZI RADIOTELEVISIVI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 5 del 15 gennaio 1992

Art. 7
Programmazione delle attività del Comitato
1. Il Comitato presenta entro il 30 settembre di ogni anno all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed alla Giunta un programma di attività e relative previsioni di spesa.
2. Presenta annualmente al Consiglio regionale ed alla Giunta una relazione sulla situazione del sistema radiotelevisivo nella regione, formulando eventuali proposte di intervento ai vari organi regionali.

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