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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1992, n. 2

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER I SERVIZI RADIOTELEVISIVI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 5 del 15 gennaio 1992

Art. 9
Indennità di funzione e rimborsi
1. Al Presidente del Comitato spetta una indennità di funzione pari al 45% di quella percepita dai Consiglieri regionali, da corrispondersi in ragione di dodici mensilità, ed il rimborso spese per la partecipazione alle riunioni del Comitato stesso.
2. Ai restanti componenti del Comitato viene corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni ordinarie e straordinarie dell'organo e per la partecipazione ad eventuali gruppi di studio all'interno del Comitato deliberati, gettone giornaliero corrispondente a Lire 100.000, oltre il rimborso delle spese relative alle riunioni suddette. Il Consiglio regionale verificherà la necessità dell'eventuale adeguamento dell'ammontare del gettone di presenza, provvedendo in merito con proprio atto amministrativo.
3. Ai componenti del Comitato che per ragioni del loro ufficio debbano recarsi in località diverse da quella ove ha sede l'organo, compete il trattamento di missione previsto dall'art. 24 della LR 22 gennaio 1973, n. 6, e successive modificazioni, dietro autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. In caso di urgenza, tale autorizzazione è concessa dal Presidente del Consiglio regionale.

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